Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23911 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 10793/2019 r.g. proposto da:

A.Q., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Lucia

Paolinelli, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza dei

Consoli n. 62, presso lo studio dell’Avvocato Enrica Inghilleri.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi

n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. A.Q., cittadino (OMISSIS), presentò una richiesta di protezione internazionale alla Questura di Ancona il 13 settembre 2018, a seguito della quale si accertò, per mezzo del sistema EURODAC, che lo stesso aveva già formulato la medesima istanza in Germania nel 2015. Venne, pertanto, attivata la procedura prevista dal Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III), istitutivo dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide. All’esito dell’accettazione della presa in carico da parte della Germania, il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Civili e dell’Immigrazione – Unità Dublino, con provvedimento notificato il 19 novembre 2018, dispose il trasferimento dell’odierno ricorrente in quello Stato.

1.1. L’ A. impugnò tale provvedimento, deducendone la carenza di motivazione e la violazione della procedura di cui agli artt. 18 e segg. del Regolamento predetto, non evincendosi dal primo in base a quale presupposto la Germania avesse accettato la sua ripresa in carico e se fossero stati rispettati i termini di cui agli artt. da 18 a 25 del secondo. Lamentò, inoltre, la mancata applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17.1 del medesimo Regolamento, evidenziando che la richiesta di protezione da lui precedentemente depositata in Germania era stata respinta, sicchè il disposto trasferimento in quello Stato si sarebbe rivelato prodromico al suo successivo rimpatrio in Pakistan, così esponendolo a situazioni di pericolo.

2. – Con decreto del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Ancona, previo rigetto dell’istanza di sospensione, ha respinto quella impugnazione, opinando che: i) il provvedimento adottato fosse legittimo, essendo rimasto accertato dall’autorità amministrativa, nè contestato dal richiedente, che la Germania fosse lo Stato di primo arrivo; ii) tale Stato aveva riconosciuto, con nota del 9 ottobre 2018, la propria competenza, accettando la richiesta italiana di riprendere in carico il richiedente, ed inoltre esso risultava essere un Paese nel quale non erano ravvisabili particolari motivi che potessero indurre lo Stato italiano ad affermare la propria competenza; iii) l’Italia non aveva inteso avvalersi della clausola discrezionale di cui all’art. 17.1 del Regolamento predetto e tanto costituiva esercizio di una facoltà discrezionale, non sindacabile dal giudice nazionale; iv) la Germania aveva un sistema di protezione internazionale correttamente funzionante; v) ove le autorità straniere dichiaratesi disponibili alla ripresa in carico del ricorrente si fossero in precedenza espresse in termini reiettivi della domanda di protezione, il migrante non avrebbe potuto argomentare la sussistenza del divieto di respingimento in Germania con il rischio di essere rimpatriato forzatamente nel suo Paese di origine, atteso che, giusta l’art. 18, comma 2, terzo periodo, del citato Regolamento, ciò non determina uno spostamento della competenza che, “al contrario di quanto affermato in ricorso, è radicata in capo allo Stato competente: “nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lett. d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere ad un mezzo di impugnazione effettivo ai sensi dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE””.

3. Contro questo decreto A.Q. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, il primo dei quali articolato in due profili. Ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

considerato che:

1. Premettendosi che l’indicato decreto “si contesta e si impugna relativamente al capoverso 4”, i formulati motivi intendono censurare le seguenti statuizioni: “1. Il Collegio afferma di non poter sindacare la scelta dello Stato italiano di non esercitare la facoltà di cui all’art. 17, comma 1, del Regolamento n. 604/2013, quindi di non attivare la cd. clausola di sovranità o clausola umanitaria. 2. Afferma, che, in ogni caso, la Germania ha un sistema di diritto di asilo correttamente funzionante, travisando la contestata violazione del diritto soggettivo del richiedente asilo insita nel fatto che, una volta trasferito in Germania, egli verrà certamente rimpatriato in Pakistan. 3. Il Collegio non prende posizione sulle violazioni procedurali evidenziate in seno al ricorso. Emette, inoltre, la sua decisione violando la normativa in materia”. In particolare, essi prospettano, rispettivamente:

I-a) “In relazione alla contestazione di cui al punto 1, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, commi 3-bis e segg., – Violazione dell’art. 17 del Regolamento n. 604/2013, artt. 1 e segg. CEDU (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali), art. 10 Cost.”. Si censura la ritenuta non sindacabilità della decisione dello Stato italiano di non avvalersi della clausola umanitaria o di sovranità, malgrado, peraltro, la situazione di vulnerabilità in cui versava l’ A.; I-b) “sempre in relazione alla contestazione di cui al punto 1, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti, ovvero l’applicabilità della clausola art. 17 del Regolamento Dublino”. Si lamenta l’assenza di qualsivoglia plausibile motivazione circa la ritenuta non sindacabilità dell’esercizio del potere discrezionale dello Stato italiano in relazione alla clausola di cui all’art. 17 del Regolamento Dublino;

II) “In relazione alla contestazione di cui al punto 2, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti, ovvero il pericolo che l’ A. venga rimpatriato in Pakistan”. Si critica l’assenza di qualsivoglia motivazione quanto alla situazione del Pakistan in relazione alla invocata necessità di applicazione della clausola suddetta;

III) “In relazione al punto 3, si contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Violazione e falsa applicazione della procedura di cui agli artt. 18,19,22 e 26 del Regolamento UE 604/2013; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero il difetto grave nell’applicazione della procedura di esame della domanda di asilo prescritta dal Regolamento UE; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-quinquies”. Si ribadisce che, dall’esame del provvedimento impugnato, non è dato comprendere in base a quale presupposto la Germania avesse accettato la ripresa in carico del richiedente pakistano e se fossero stati rispettati i termini di cui agli artt. da 18 a 25 del Regolamento predetto. Si assume, inoltre, che la stessa Unità Dublino ammette l’esaurimento della procedura in Germania, in quanto cita a fondamento del provvedimento l’art. 18.1.d, sicchè sussiste una forte possibilità che si sia in presenza della cessazione della competenza della Germania ai sensi dell’art. 19 Regolamento UE. La richiesta di protezione internazionale presentata in Italia, dunque, doveva considerarsi come nuova e legittima domanda, profilo, quest’ultimo, il cui esame è stato totalmente omesso dal collegio, il quale nemmeno aveva imposto all’Autorità decidente, come, invece, avrebbe dovuto, il deposito dei documenti da cui erano stati tratti gli elementi di prova e le circostanze indiziarie poste a fondamento della decisione di trasferimento.

ritenuto che:

1. La peculiarità e la complessità della problematica oggi prospettata con il primo motivo (riassumibile nel quesito se, in tema di competenza dello Stato nazionale all’esame della domanda di protezione internazionale, il ricorso contro la decisione di trasferimento in un altro Stato dell’Unione di quella proposta dal richiedente asilo, reso dalla cd. Unità Dublino, investa la sola sussistenza delle condizioni e dei presupposti del trasferimento stesso, come desumibili dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, o pure le determinazioni dello Stato membro investito dell’istanza circa l’esercizio del suo potere discrezionale ex art. 17.1 del menzionato Regolamento), la sua rilevanza e la carenza di specifici precedenti editi nella giurisprudenza di legittimità, rendono opportuno – anche tenuto conto dei pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardanti la cd. clausola di sovranità già presente nell’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento n. 343/2003, poi sostituito dal vigente Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III), nonchè di quanto osservato dalla medesima Corte nella sentenza del 23 gennaio 2019, M.A., S.A., A.Z. c. The International Protection Appeais Tribuna, Minister for Justice and Equality, Attorney Generai, Ireland, Causa C-661/17, proprio in relazione alla clausola di cui all’art. 17 del citato Regolamento n. 604/2013 disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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