Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23911 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3526/2015 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI BIZIOLI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3239/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 02/04/2014, depositata il 17/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Domenico Rettura (delega avvocato Gianluigi Bizioli)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.G., medico anche convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2002 al 2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello della contribuente, ha escluso il diritto al rimborso azionato con il ricorso della predetta ritenendo decisiva la corresponsione di compensi a terzi pur nell’assenza di beni strumentali eccedenti le necessità indispensabili per svolgere l’attività.
Avverso la sentenza la parte contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il Collegio ritiene di procedere con le forme della motivazione semplificata.
Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.
La CTR, nel valutare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, non ha considerato che ai detti fini non possono rilevare i compensi corrisposti dal professionista medico per le di lui sostituzioni (Cass. n. 22020/2013), facendo invece generico riferimento ai compensi corrisposti a terzi.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016