Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23911 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23911 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

sui ricorso

Cdc 24.09.2013

iscritto al n. 28626 del R.G. anno 2012
proposto da:

FALL CHEICK ,

domiciliato in ROMA,

via Machiavelli 47 presso

l’Avvocato Antonia Di Maggio che lo rappresenta e difende per procura
ricorrente

speciale a margine del ricorso

contro
intimato –

Prefetto di ROMA

avverso il decreto in data 19.04.2012 del Giudice di Pace di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso:
In data 26.11.2011 il Prefetto UTG di Roma ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino senegalese Fall Cheick ex art. 13 c. 2 lett. A
del d.lgs. 286/1998, sull’assunto che egli fosse entrato in Italia il
01.01.2009 sottraendosi ai controlli di frontiera perché sprovvisto di visto di ingresso. Il Fall Cheick propose opposizione sostenendo la nullità
del decreto espulsivo perché adottato in mera reiterazione del precedente 13.02.2011, notificato in pari data, e recante la identica detta motivazione. Il Giudice di Pace di Roma con decreto 19.4.2012 ha rigettato il
ricorso affermando che la motivazione di espulsione doveva considerarsi

egt,

LL

Data pubblicazione: 22/10/2013

valida perché lo straniero risultava entrato in Italia 1’1.1.2009 sottraendosi ai controlli di frontiera perchè privo di visto di ingresso e che la eventuale duplicazione dell’espulsione rispetto a quella del 13.02.2011
non aveva incidenza sulla validità dell’atto in contestazione, da ritenersi
valido. Per la cassazione di tale decreto Fall Cheick ha proposto ricorso il
5.12.2012 cui l’intimato Prefetto non ha opposto difese. Il relatore ha
quindi proposto il rigetto del ricorso.
OSSERVA

Il primo motivo del ricorso, deducente la nullità per inintellegibilità della
grafia di redazione del decreto, è inconsistente posto che il contenuto è
“decifrabile” e la censura mostra di averlo ben decifrato. Il secondo motivo censura di incomprensibilità la motivazione data alla questione della
“reiterazione”: anche tal motivo è fuor di segno, posto che la lettura dei
due passaggi del decreto attesta senza dubbio che il giudicante ha ritenuto che la veridicità e legalità della ragione espulsiva esposta in motivazione permanesse anche se l’espulsione era stata, come nella specie,
reiterata. E tale motivazione dimostra che il GdP ha intuito che il sindacato a lui spettante non è il sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo ma è il sindacato sulla sussistenza delle oggettive condizioni di
espellibilità, condizioni che esistevano certamente. Resta poi da formulare il rilievo assorbente per il quale non si scorge alcun interesse a ricorrere per cassazione avverso un decreto di convalida del secondo decreto
le volte in cui, come nella specie, non sia stato impugnato in alcuna sede
il primo decreto, alla stregua del quale, pertanto, nessuna permanenza
lecita sul territorio nazionale sarebbe stata ipotizzabile. Il terzo motivo
censura poi di illegalità il secondo decreto espulsivo perché non adottato
nell’unica condizione ipotizzabile, quella di cui all’art. 14 c. 5 ter del
d.lgs. 286/1998. La questione devesi ritenere affatto inammissibile sia
perché non emerge che sia stata posta al giudice del merito sia perchè
manca delle sue connotazioni descrittive in fatto sia perché, come considerato nel secondo motivo, non si scorge interesse alcuno ad impugnare
un secondo decreto espulsivo le volte in cui la situazione di illegalità di
permanenza in Italia sia conclamata alla stregua di un primo, mai impugnato, decreto di espulsione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Ses Sezione Civile il 24.09.2013.

La relazione, non sottoposta ad alcun rilievo critico, va condivisa.

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