Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23911 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24592/2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato RAIMONDO Angela, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIAVARELLA ANTONIO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/12/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 30/06/08, depositata l’08/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIAMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 81/12/08, in data 30-6-08,depositata in data 8-7-2008, confermativa della sentenza della CTP di Roma che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune nei confronti di P. A. per parzialmente omesso versamento di ICI per gli anni dal 1998 al 2000.

La contribuente non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo, il Comune deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la CTR aveva respinto il gravame dell’ente territoriale avverso la sentenza di primo grado assumendo che l’appellante non aveva sufficientemente spiegato i motivi della variazione della rendita catastale, che la contribuente asseriva non essere mai pervenuta a sua conoscenza, che aveva determinato la differenza da cui erano derivate le pretese impositive del Comune per gli anni considerati. Previa integrale riproduzione dell’atto di appello, il Comune evidenzia che in detto atto era stato chiaramente esposto che non vi era stata alcuna variazione di rendita, nel senso che gli immobili della contribuente erano stati accatastati in data anteriore all’1-1-1992, anteriormente cioè alla entrata in vigore dell’ICI, e la contribuente doveva tenerne conto in sede di prima dichiarazione, per cui le differenze derivavano da una erronea esposizione dei valori da trarsi dai dati già esistenti effettuata dalla contribuente medesima in tale atto.

Il motivo, dotato di autosufficienza, è fondato. I concetti sopra esposti risultano riportati chiaramente nell’atto di appello, e pertanto la motivazione espressa in sentenza che non tiene in alcun conto le censure ivi riportate travisandone anzi il contenuto, è palesemente erronea.

Pare quindi che la sentenza debba essere cassata con rinvio al giudice di secondo grado per nuovo esame”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata, e, rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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