Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23911 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. I, 03/09/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17513/2020 proposto da:

F.N., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato VIGLIOTTI Daniela;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4312/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2021 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il cittadino senegalese F.N., nato il 1 gennaio 1996, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano del 26.10.2019, che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale o umanitaria, ritenendo non credibile che egli avesse lasciato il Senegal perché, dopo la morte del padre, non aveva voluto seguire la famiglia in Casamance, per paura di essere reclutato forzosamente dai ribelli presenti in quella regione, afflitta da instabilità e precarietà;

2. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 “per non avere la Corte d’appello di Milano assolto all’onere di cooperazione istruttoria”, limitandosi ad una valutazione sommaria e superficiale dell’attuale situazione in Senegal;

2,2. il secondo mezzo censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19; artt. 2 e 10 Cost.; art. 8 Cedu, “per non avere la Corte d’appello di Milano riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione dell’attuale situazione interna del Paese di origine (Senegal)”;

3. i motivi non meritano accoglimento;

3.1. il primo – senza voler considerare che il Senegal è inserito nell’elenco dei cd. “paesi sicuri” di cui al D.M. 4 ottobre 2019, art. 1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (trattandosi di decreto applicabile solo ai ricorsi giurisdizionali presentati dopo la sua entrata in vigore: Cass. 25311/2020) – si limita a contrapporre alle COI acquisite e valutate dal Tribunale solo una serie di brani estrapolati da decisioni di merito di altri tribunali, che peraltro fanno rinvio a fonti meno qualificate, come il sito “viaggiaresicuri.it”, che fornisce dati incompleti e cronologicamente generici, destinati a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabilì con i richiedenti protezione internazionale (Cass. 3357/2021), la cui funzione non coincide, se non in parte, con quella perseguita nei relativi procedimenti (Cass. 8819/2020, 20334/2020);

3.2. il secondo è invece infondato poiché trascura l’orientamento pacifico per cui, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), non potendo concedersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4. l’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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