Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23910 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11220/2019 proposto da:

O.P.K., elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio

Baiamonti, 10, presso lo studio dell’avvocato Casalini Marco, e

rappresentata e difesa dall’avvocato Lassini Roberto, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, e Prefettura di Varese, in persona dei

rispettivi rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 53/2019 del GIUDICE DI PACE di VARESE

pubblicata il 7-3-2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

Che il ricorso presentato da O.P.K., cittadina del (OMISSIS), è stato notificato al Prefetto di Varese presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n. 12665/2019);

in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Varese presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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