Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23910 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3505/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 380/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 31/03/2014, depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.S.G., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2009, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non integrando tale presupposto la presenza di un dipendente addetto al disbrigo delle pratiche dei pazienti.

Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Il Collegio ritiene di procedere con le forme della motivazione semplificata.

La ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di rinunziare al ricorso, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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