Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23910 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23910 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28478 del R.G. anno 2012

proposto da:
PIDHIRNA Liubov ,

domiciliata in ROMA,

via Taro 56 presso

l’Avvocato Ezio Lucchetti con l’avv. Gabriella Mollica Luly del Foro di
Locri che la rappresenta e difende per procura speciale in calce
ricorrente –

contro
Prefetto di REGGIO CALABRIA

intimato –

avverso il decreto in data 26.042012 del Giudice di Pace di Reggio
Calabria; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013
dal Cons.Luigi MACIOCE; udito l’avv. Enrico Vedova (in sost.) ; presente
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio
Capasso;che ha concluso come da relazione.

RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso:
La cittadina ucraina Liubov PIDHIRNA in data 20.3.2012 venne espulsa
con decreto del Prefetto di Reggio Calabria adottato ex art. 13 c. 2 lett.
B del d.lgs. 286 del 1998 sull’assunto che, entrata in Italia, non avesse
presentato la richiesta di p.d.s. o formulato la dichiarazione di presenza
nel termine di legge; negato poi il termine per la partenza volontaria,
alla medesima venne notificata copia del decreto espulsivo senza tradu-

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Data pubblicazione: 22/10/2013

zione in lingua ucraina (non disponendo l’emittente di un traduttore in
lingua).
La Pidhirna ebbe ad impugnare l’espulsione deducendo di non aver avuto
tradotto il decreto nell’osservanza dell’art. 13 c. 7 del T.U.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria , da un canto ha considerato che
l’espulsione era motivata ed immune da vizi e, dall’altro canto ha valutato come conforme all’art. 13 c. 7 del T.U. l’attestazione di indisponibilità
di interprete e comunque la comprensione del decreto posto che la sche-

ragioni, con decreto 26.04.2012, ha rigettato l’opposizione.
Liubov Pidhirna con ricorso ritualmente notificato il 06.12.2012 ha impugnato il decreto e l’intimato Prefetto non ha opposto difese.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA
La relazione merita di essere condivisa.
Inconsistente è in primo luogo la censura afferente la violazione del termine di cui all’art. 18 c. 7 del d.lgs. 150/2011, dovendosi dare seguito,
anche per la conforme previsione del detto procedimento sommario di
cognizione, alla giurisprudenza adottata sull’ordinario procedimento di
espulsione (da ultimo Cass. 3841/2006 e 12953/2004). E’ inammissibile per novità, poi, la questione afferente la mancata motivazione sulle effettive ragioni escludenti la concessione del termine di partenza volontaria, posto che detta questione non è affermato essere stata posta
innanzi al Giudice di Pace (che infatti la ignora del tutto).
E’ invece chiara la assorbente fondatezza del motivo ulteriore del ricorso, sul quale è rilevante la rimeditazione da parte di questa Corte
dell’indirizzo consolidato in tema di traduzione dell’atto espulsivo ex art.
13 c. 7 del T.U., essendosi al proposito affermato (Cass. 7201, 3676 e
3678 del 2012), con principio di diritto che si trascrive e che appare
condiviso dalle successive ulteriori pronunzie, che, fatto salvo
l’assorbente accertamento da parte del giudice della conoscenza adeguata dell’italiano da parte dell’espellendo, è da ritenersi ai fini di legge
“impossibile” la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta
dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lingua “veicolare”, le
volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta
plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o
la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto
assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato
un traduttore.

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da informativa era stata redatta in russo (lingua conosciuta) e, per tali

Nella specie il giudice del merito ha omesso di valutare se fosse corretta
la attestazione di indisponibilità di traduttore ed ha poi fatto capo, per
rafforzare la propria opinione della inutilità della traduzione, al fatto che
la scheda informativa era stata redatta in russo sì chè la straniera ben
poteva dedurne di ….essere stata espulsa. L’argomento del decreto è
dunque da un canto irrilevante (posto che la scheda di cui al comma 5.1
art. 13 del T.U. come novellato dall’art. 3 D.L. 89/2011 convertito nella
legge 129/2011 è destinata ad informare l’espulso sulle possibilità di

stume sulla ragione espulsiva) e dall’altro è sintomatico della totale illegalità della espulsione (non scorgendosi perché mai la traduzione in russo per la scheda non potesse essere adottata anche per la espulsione,
tradotta invece in inglese e francese).
Si accoglie quindi il ricorso, si cassa il decreto impugnato e, non occorrendo alcuna ulteriore valutazione, si annulla la espulsione opposta. Segue la condamma alle spese dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384
c.p.c. annulla l’opposta espulsione adottata il 20.03.2012 dal Prefetto di
Reggio Calabria che condanna a versare alla Liubov per spese di giudizio
la somma di € 1.200 (di cui € 200 per esborsi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Ses Sezione Civile il 24.09.2013.

chiedere la partenza volontaria e pertanto non fornisce informazioni po-

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