Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23910 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24393/2009 proposto da:

I.P.A.B. di VICENZA (OMISSIS) (ex IPAB Proti – Salvi – Trento) in

persona del proprio legale rappresentante, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio

dell’avvocato MERLINI Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MERLINI MASSIMO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/03/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 29/01/09 depositata il 26/02/09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’IPAB di Vicenza (ex IPAB Proti-Salvi-Trento) propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 28 del 2009, in data 29-1-2009, depositata il 26-2-2009, confermativa della sentenza della CTP di Vicenza che aveva respinto la istanza di rimborso di ICI per gli anni dal 2001 al 2004 formulata dalla IPAB al Comune di Vicenza relativamente ad un terreno di proprietà della stessa, che ad avviso della contribuente era esente dalla imposta in quanto edificabile solo astrattamente in assenza di piano particolareggiato ed inoltre destinata ad uso agricolo da parte di coltivatore diretto.

Il Comune non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo la contribuente deduce violazione del combinato disposto di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdercies, convertito nella L. n. 248 del 2005) e L. n. 212 del 2000, art. 3 e vizio di motivazione, sostenendo che la citata norma di legge, che attribuisce rilievo ai fini della edificabilità di un terreno “in base allo strumento generale, indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo” non può intendersi come retroattiva per violazione dei principi dello Statuto dei contribuenti con conseguente erroneità della statuizione opposta della CTR. Formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se la norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, abbia o meno carattere interpretativo e se quindi abbia o meno efficacia retroattiva e possa dunque o meno applicarsi agli anni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004, in considerazione del disposto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3”.

Con il secondo lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. B), e difetto di motivazione, sostenendo che da un lato il terreno era esente da ICI in quanto dato in uso a terzi per uno agricolo, e dall’altro che la Commissione aveva omesso di indicare i parametri di valutazione dell’area a fini ICI in relazione alla valutazione dell’affettivo valore venale del bene.

Formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se ai sensi del D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 2, comma 1, lett. B), un terreno incluso come edificabile negli strumenti urbanistici attuativi deve scontare l’ICI sulla base del valore agricolo o del valore di mercato come area già edificabile”.

I motivi di diritto sono in primo luogo inammissibili per erronea formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis” in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata. Questi infatti sono del tutto astratti, prescindendo da ogni riferimento alla “regula iuris” adottata dalla sentenza impugnata.

Comunque non appare inutile osservare che gli stessi erano comunque manifestamente infondati. Per il primo motivo di diritto la natura di interpretazione autentica della norma in oggetto (e quindi la retroattività) è pacificamente affermata dalla costante giurisprudenza della Corte (Cass. sez. Un. n. 25506 del 2006, Cass. n. 12825 del 2010). Per il secondo la questione proposta sulla esenzione dei terreni condotti da un terzo ad uso agricolo risulta rinunciata nello stesso motivo, e quella relativa alla valutazione venale del terreno a fini ICI è questione nuova ed inammissibile.

Le doglianze di motivazione non sono spiegate e risultano del pari inammissibili”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della contribuente deve essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del comune intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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