Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23910 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. III, 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34032-2019 proposto da:

O.J., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

ENRICO VILLANOVA;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2361/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. O.J., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere fuggito dal proprio paese poiché a seguito della morte di un suo amico, colpito accidentalmente da un machete in occasione della potatura di alcuni alberi, era stato ingiustamente accusato, processato e condannato a morte per omicidio. Per evitare la condanna a morte e le persecuzioni della famiglia dell’amico decise di lasciare giovanissimo il proprio paese e così giunse in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.J. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 10 marzo 2017 rigettò l’istanza ritenendo che il ricorrente non avesse dato ragione attendibile né prova circostanziata dei presupposti necessari ad ottenere alcuna delle misure di protezione richieste.

3. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2361/2019 del 6 giugno 2019, ha respinto l’appello proposto dal richiedente asilo ed in particolare ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto sia per l’inverosimiglianza e contraddittorietà di alcuni particolari della vicenda sia per l’assoluta mancanza di materiale probatorio da cui potesse desumersi la pendenza di un processo o comunque di iniziative giudiziarie a carico del richiedente;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni di abbandono del proprio paese riconducibili a fattispecie persecutorie alla luce della non credibilità della vicenda e della carenza documentale;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria in quanto dall’esame delle fonti qualificate non emergeva la presenza di conflitti armati generalizzati in Gambia in cui le criticità risultano essere minori e la situazione politica in miglioramento a seguito dell’elezione del nuovo presidente (OMISSIS);

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità e neppure potendo assumere rilievo le buone prospettive di integrazione in Italia in mancanza del diritto di soggiornarvi.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da O.J. con ricorso fondato su quattro motivi, anche se nella sintesi dei motivi il ricorrente ne indica 5.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5.1. In via preliminare il ricorrente eccepisce la manifesta illegittimità del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 per contrasto con l’art. 77 Cost.. Il ricorrente lamenta che il decretò legge sarebbe stato emanato in essenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 Cost., ed, in ogni caso, presenterebbe “manifesti vizi di legittimità che minano molte norme del titolo I”.

5.2. Sempre in via preliminare il ricorrente eccepisce la manifesta illegittimità del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, per contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui ha abrogato totalmente il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ciò sul presupposto che ai sensi dell’art. 10 Cost., tale abrogazione sarebbe stata ammissibile solo ove accompagnata da altre disposizioni tendenti al medesimo scopo.

La duplice questione di illegittimità costituzionale non richiede di essere approfondita per carenza di interesse. Infatti come affermato dalla questa Corte con sentenza 19 febbraio 2019 n. 4890, “la normativa recata dal D.L. n. 113 del 2018, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (05.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., l’art. 111 Cost., n. 3. La Corte d’Appello non avrebbe rispettato il principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito, poiché non avrebbe considerato che il Tribunale si era limitato a chiedere la conferma delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo dinanzi alla Commissione, senza porre ulteriori domande.

Il motivo è inammissibile.

La prospettata violazione di legge, infatti, si sarebbe consumata nel corso del giudizio di primo grado e pertanto sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare di averla contestata dinanzi alla Corte d’Appello indicando l’atto difensivo in cui ciò fosse avvenuto.

In ogni caso non è censurabile il giudizio di credibilità espresso dalla Corte d’Appello avendo questa svolto una attenta disamina della dichiarazioni del richiedente asilo. Infatti, come affermato da questa Corte, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale, di compiere le valutazioni ivi elencate, ed in particolare di stabilire “se le dichiarazioni del richiedente (siano) coerenti e plausibili” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c)).

Da ciò discendono tre conseguenze:

-) la prima è che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà mai dirsi violato sol perché il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto;

-) la seconda è che il giudizio sulla credibilità del richiedente asilo non è affatto a rime obbligate, e non sussiste alcun “diritto ad essere creduti” sol perché si sia presentata una domanda di asilo il prima possibile o si sia fornito un racconto circostanziato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01);

-) la terza è che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c), lascia libero il giudice di merito di credere o non credere al richiedente asilo, secondo il suo prudente apprezzamento, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, Ordinanza n. 21283 del 9.8.2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sé riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati (Cass. civ. sez. III n. 10837/2020).

5.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. La Corte d’Appello avrebbe escluso il diritto alla protezione umanitaria per non avere il richiedente asilo indicato né innanzi alla Commissione Territoriale, né in sede di audizione innanzi al Tribunale concrete individuali minacce, sebbene sia sufficiente, per ottenere detta protezione, che il pericolo sia prospettato anche solo in sede di ricorso introduttivo, tramite allegazione di COI sul paese di origine.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello, con motivazione congrua e puntuale si è soffermata sulla situazione esistente nel paese d’origine del richiedente asilo rilevando l’inesistenza di un conflitto armato generalizzato ai fini della concessione della protezione sussidiaria. Inoltre ha analizzato l’inesistenza di elementi di prova a sostegno della tesi relativa al timore di un ingiusto processo e dunque di una minaccia di danno grave e irreparabile nel caso di rientro in patria. Pertanto la doglianza del ricorrente, centrata sulla tesi secondo cui la Corte di Appello da un lato avrebbe riconosciuto esistente una situazione di conflitto armato nel paese d’origine e dall’altro avrebbe rigettato la richiesta di protezione sussidiaria per averla il ricorrente richiesta sulla base di fatti diversi rispetto a quelli esposti in sede di audizione, è del tutto inconferente e non corrisponde al percorso argomentativo svolto dalla Corte d’Appello.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

 

 

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