Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2391 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2391 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 31/01/2018

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e
dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici,
in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

RG 1091/2011- g.est.

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MILICI NICOLA, rappr. e dif. dall’avv. Salvatore Sammartino, elett.
dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Piero Siviglia, in via
dell’Elettronica n.20, come da procura a margine dell’atto
-controricorrente-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno
8 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Immacolata Zeno che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Capolupo per il ricorrente e
controricorrente.

Siviglia per il

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione

Tributaria Regionale Sicilia 12.11.2009, n. 172/01/09 in RG 3374/08
che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Agrigento n.
112/07/2007 in tema di impugnazione di avvisi di accertamento
emessi per IVA, IRPEG e IRAP per il 2001, così confermandone la
illegittimità quanto agli originari rilievi sulla percentuale di ricarico
determinata in sede di verifica dalla G.d.F., in accoglimento del ricorso
del contribuente Nicola Milici, esercente attività commerciale di
rivendita di prodotti per l’edilizia;
2.

ritenne la C.T.R. che le contestazioni avanzate verso l’Ufficio

dal contribuente fossero specifiche, in presenza di contabilità
regolare, non operando dunque più le presunzioni dei militari le cui
conclusioni l’Ufficio pur aveva fatto proprie in modo ‘acritico’; l’atto di
accertamento non aveva inoltre preso in considerazione plurimi fattori
di mercato locale incidenti sui prezzi finali;

RG 1091/2011-

m.ferro

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per la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Sicilia 12.11.2009,
n. 172/01/09 in RG 3375/08;

3.

il ricorso è articolato su cinque motivi, cui resiste il

contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:

degli artt.36 co.2 n.4 d.lgs. n.546/1992 e 111 Cost. il difetto nella
sentenza di una vera motivazione, avendo omesso la C.T.R. di
riprodurre le argomentazioni dell’appellato il cui dettaglio l’avrebbe
convinta a confermare la decisione della C.T.P. e di dare conto della
non adeguatezza del contribuente alla normativa in materia, senza
meglio indicare la rilevanza e la consistenza di tale condotta;
2. il secondo motivo censura di extrapetizione la pronuncia, nella
parte in cui ha conferito rilievo alla asserita regolarità di tenuta della
contabilità, circostanza all’apparenza elevata ad ostacolo a che
l’Ufficio potesse operare il ricalcolo dei redditi d’impresa ed in realtà
questione o eccezione mai sollevata dal contribuente nel ricorso di
prime cure;
3. con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.39 d.P.R.
n. 600/1973 e 54 d.P.R. n.633/1972, in relazione agli artt.2697 e
2727 c.c., per avere la sentenza conferito alla formale regolarità della
contabilità valore di limite al riaccertamento reddituale ed opposto
mere deduzioni alle presunzioni dell’Ufficio, senza dar conto delle
prove recate in giudizio dal contribuente;
4. il quarto motivo solleva il vizio di motivazione, oltre che la
violazione degli artt.2700 e 2730 c.c., avendo la C.T.R. trascurato le
ammissioni del contribuente raccolte e recepite dai verificatori in
contraddittorio e non denunciate con querela di falso, in tema di
adozione dei prezzi di ricarico del triennio 2000-2002, all’insegna della
continuità della pratica;

RG 1091/2011- g.est. m. ro

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1. con il primo motivo, Agenzia delle Entrate censura, ai sensi

5. il quinto motivo denuncia l’omessa pronuncia, ove la C.T.R. ha
mancato, nel conferire rilievo a dati ambientali che l’accertamento
avrebbe pretermesso, di considerarne la portata eventualmente
diminutiva del mero ammontare del reddito riaccertato, ma non
ragione della sua radicale illegittimità;
i primi quattro motivi, da trattare in via congiunta perché

connessi, sono fondati, con assorbimento del quinto; va in primo
luogo osservato che la C.T.R. non ha dato conto, nemmeno in modo
sintetico, della natura delle “contestazioni specifiche” e delle
“argomentazioni contrarie” che il contribuente avrebbe avanzato
verso l’atto di accertamento, così da rovesciare sull’Ufficio l’onere di
ridocumentare ed in sostanza corroborare con nuovi dati il
fondamento di legittimità delle presunzioni discendenti dalla verifica
fiscale della G.d.F.; resta generica altresì la menzione delle “deduzioni
su prodotti semplificati” addotta ancora dal contribuente, derivandone
che, oltre ad essa, fondamentale rilievo motivazionale ha assunto
nella pronuncia – così ricostruendosi la complessa ratio decidendi – il
richiamo alla regolare tenuta della contabilità e agli indici di mercato
esterni all’azienda;
7. sulla regolare tenuta della contabilità, per come entrata nel
quadro giustificativo della decisione, se ne osserva l’ingresso
improprio nel processo, sia perché ragione di ricorso non avanzata
con la domanda originaria del contribuente, sia perché fattore non
idoneo, di per sé, a spostare sull’Ufficio alcun onere di intensificazione
della propria contestazione di addebito ricorrendo ad altre circostanze,
oltre quelle emerse nell’accertamento;
8. va invero ricordato, per un verso, il principio per cui
«l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco
procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di
rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma,
lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di

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6.

contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone,
appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in
forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e
fedeltà della contabilità esaminata.» (Cass. 20060/2014);

dell’apporto partecipativo alla formazione del verbale della G.d.F. per
come recato dallo stesso contribuente, che, indicando l’omogeneità
dei ricarichi anche nei diversi anni accertati, ha introdotto uno
specifico e concreto elemento di ragionevole individuazione delle
poste non contabilizzate, alla luce della disamina delle quantità
campionate per ricostruire i ricavi dagli acquisti di merce del 2001,
elemento del tutto trascurato dalla pronuncia; in ogni caso, trova
applicazione alla fattispecie il principio per cui

«in tema di

accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del
d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con
riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi
elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e
prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni
precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si
tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente,
anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di
dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che
possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali
diverse.» (Cass. 27330/2016); tali fattori esterni, per come attinenti
al regime concorrenziale e alle dinamiche dei prezzi di settore e locali,
hanno trovato nella sentenza una menzione del tutto generica, di
impossibile riconduzione agli elementi minimi della motivazione;
10.

il ricorso va pertanto accolto, quanto ai primi quattro

motivo, con assorbimento del quinto, con cassazione e rinvio alla

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erro

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9. in secondo luogo, la C.T.R. ha decisivamente trascurato il fatto

C.T.R. Sicilia, in diversa composizione ed anche per la liquidazione
delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto ai primi quattro motivi,
dichiara assorbito il quinto, cassa e rinvia a C.T.R. Sicilia, in diversa

procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8
novembre 2017.

composizione ed anche per la liquidazione delle spese del presente

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