Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23909 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 25/09/2019), n.23909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10510-2018 proposto da:

D.T.R., considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CRISPINO IPPOLITO;

– ricorrente –

contro

L.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1314/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.M.C. propose opposizione avverso il d.i. n. 3643/2012 con il quale il Tribunale di Palermo le aveva ingiunto il pagamento, in favore di D.T.R., della somma di Euro 4.531,56, oltre interessi e spese legali, a titolo di quota di tassa di registro (Euro 366,47), oneri condominiali (Euro 503,63) e canoni di locazione per il periodo aprile 2012 – settembre 2012 (Euro 3.661,41) per l’immobile sito in (OMISSIS), in virtù di contratto di locazione del 23 marzo 2001.

L’opposta si costituì eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, per essere stata la stessa proposta tardivamente con atto di citazione depositato in cancelleria dopo il decorso di quaranta giorni dalla notifica del d.i., e contestò nel merito quanto dedotto ex adverso.

Con sentenza n. 1322/2015, pubblicata il 24 febbraio 2015, il Tribunale di Palermo rigettò l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione; revocò il d.i. opposto, condannò la L. al pagamento, in favore della D.T., della somma di Euro 2.557,59, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo, e regolò tra le parti le spese di lite.

In particolare il Tribunale, esaminando la questione relativa all’ammissibilità dell’opposizione, evidenziò che l’opponente aveva notificato in data 31 dicembre 2012 l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificatole in data 22 novembre 2012, ed aveva depositato in cancelleria tale atto di opposizione in data 10 gennaio 2013; rilevò che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, entrato in vigore in data 6 ottobre 2011, quindi, successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo in questione (depositato in cancelleria in data 10 gennaio 2013), aveva introdotto un meccanismo di salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda introdotta con forme errate, a condizione che la parte avesse rispettato almeno le decadenze e preclusioni previste dal rito dalla stessa erroneamente prescelto; ritenne che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, commi 1 e 5, pur essendo dettate esplicitamente per i soli casi previsti dalla legge, dovessero essere interpretate come espressione di un principio generale, applicabile ogniqualvolta, anche al di fuori dei casi di cui al decreto legislativo citato, una controversia fosse stata erroneamente introdotta con un rito diverso, in base ad una interpretazione che, ad avviso di quel Tribunale, appariva “la sola compatibile con il principio di cui all’art. 3 Cost., in applicazione del quale situazioni eguali debbono essere trattate in modo corrispondente, e del giusto processo ex art. 111 Cost.”; in applicazione di tali principi e nei termini così chiariti, ritenne tempestivamente introdotta, e, quindi, ammissibile l’opposizione al d.i. in questione proposta con atto notificato in data 31 dicembre 2012, ossia il trentanovesimo giorno dalla data di notifica del d.i. (22 novembre 2012), pur se depositata in data 10 gennaio 2013.

Avverso la sentenza del Tribunale, D.T.R. propose appello del quale L.M.C. chiese il rigetto.

La Corte di appello di Palermo, dinanzi alla quale l’appellante ripropose la questione dell’ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo già avanzata nei termini sopra precisati, ritenne di condividere le argomentazioni del primo Giudice al riguardo e, con sentenza n. 1314/2017, pubblicata il 19 settembre 2017, rigettò il gravame e compensò per intero tra le parti le spese di quel grado del giudizio.

Avverso quest’ultima sentenza D.T.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Il primo motivo è così testualmente rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4; degli artt. 447 bis, 156,641,163,414,415 e 426 c.p.c. dell’art. 3Cost., degli artt. 12 e 14 preleggi”.

Con il motivo all’esame, premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 2 marzo 2018 ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 426 c.p.c., in riferimento all’art. 3 Cost. ed al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, rilevando che le differenti discipline previste da tali norme non ne comportano l’illegittimità costituzionale, trattandosi di differenti scelte legislative, delle quali il legislatore ha la potestà e sostenendo che tale sentenza rende evidente l’insussistenza della necessità e l’illegittimità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4 citato, in quanto la differente disciplina è frutto di legittime scelte legislative, la ricorrente censura la decisione della Corte di merito per aver la stessa violato gli artt. 12 e 14 preleggi, avendo essa fatto applicazione ed elevato a principio di portata generale la norma di cui all’art. 4 già richiamato, “dettata nell’ambito di una legge speciale destinata a ridurre da 33 a 3 il numero dei riti speciali, da applicare ad una serie di ben specifiche e delimitate controversie, relative a materie ben specifiche e limitate, dalla stessa individuate e non al processo civile in generale”, evidenziando pure che il D.Lgs. n. 150 del 2011 è stato emesso in esecuzione della delega contenuta nella L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, che non contiene alcuna delega a modificare le norme processuali civili contenute nel codice di rito. Pertanto, ad avviso della ricorrente, Giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare l’inammissibilità della proposta opposizione per tardività, essendo stata proposta con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.

2.1. Il motivo è fondato alla luce delle argomentazioni che seguono.

2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui “Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, che disciplina il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, concerne esclusivamente il ben determinato ambito di applicazione del testo normativo in cui è inserito, il quale non attiene a quanto era già disciplinato dal codice di rito all’epoca della sua emanazione, bensì a varie norme speciali che attribuivano alla fattispecie sostanziale delle peculiarità processuali, e ciò al fine di raggrupparle in tre modalità (il rito ordinario, il rito del lavoro ed il rito sommario), in un’ottica semplificativa-efficientistica, ovvero acceleratoria; ne deriva che il citato art. 4 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., rispetto alle quali si pone come eccezione nei soli casi, compresi appunto nel decreto, in cui non sia stato fatto riferimento espresso a quelle che rimangono le due norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio” (Cass. 25/05/2018, n. 13072),

In particolare, nella motivazione della sentenza appena richiamata, questa Corte ha pure osservato – e tanto è pienamente condiviso da questo Collegio – che “il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54”, non è stato il frutto di una simile destrutturazione degli effetti dei singoli riti, bensì è stato introdotto per raggruppare in tre raggruppanti modalità – il rito ordinario, il rito del lavoro e il rito sommario – i riti civili correlati a una congerie di fattispecie, e ciò nell’ottica semplificativa/efficientistica, ovvero acceleratoria, che connota gli interventi legislativi degli ultimi due decenni.

Dopo avere, pertanto, nel Capo I, introdotto “Disposizioni Generali” (artt. 1-5), nel Capo II vengono identificate le controversie ricondotte al rito del lavoro investite da tale riforma semplificatoria (artt. 6-13), nel Capo III quelle regolate dal rito sommario (artt. 14-30) e nel Capo IV quelle affidate al rito ordinario (artt. 31-33), per concludere poi con il Capo V relativo a modificazioni e abrogazioni (art. 34), invarianza finanziaria (art. 35) e alle disposizioni transitorie e finali (art. 36). E’ evidente che si tratta di un testo specificamente identificativo del suo ambito di applicazione, che non attiene a quanto era già all’epoca direttamente disciplinato nel codice di rito, bensì a varie norme speciali che accomunavano alla fattispecie sostanziale delle peculiarità processuali. Del tutto è logico ritenere, quindi, che due norme “portanti” come gli artt. 426 e 427 c.p.c. non sono state abrogate da questo decreto legislativo, e, parimenti, che l’art. 4 in esso presente concerne esclusivamente il ben determinato ambito del decreto stesso…. Peraltro non si può non notare che l’art. 2 del decreto, “Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro”, al suo comma 1, stabilisce che “nelle controversie disciplinate dal Capo II” non sono applicabili, se non espressamente richiamati, vari articoli, tra cui proprio gli artt. 426 e 427 c.p.c. E il Capo II non comprende nel suo elenco le cause di rito locatizio, per cui, anche a prescindere dall’inquadramento sistemico appena analizzato, emerge specificamente che il decreto legislativo non ha introdotto, con l’art. 4, una norma generalista sostitutiva dell’endiadi strutturale di cui agli artt. 426-427 c.p.c., bensì ne ha soltanto circoscritto l’ambito, creando rispetto ad essa eccezione nei casi, appunto, compresi nel decreto in cui non sia stato fatto espresso riferimento a quelle che rimangono le due norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio”.

2.3. Inoltre, come ricordato dalla stessa parte ricorrente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45/2018 ha dichiarato inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost. – dell’art. 426 c.p.c., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. La Consulta ha evidenziato che l’auspicata, da parte del rimettente, riformulazione del meccanismo di conversione del rito (rispondente a un principio di conservazione dell’atto proposto in forma erronea) sub art. 426 c.p.c. – affinchè detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo – implica la modifica di una regola processuale rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, perchè riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena e non dimidiata dell’atto irrituale. Ad avviso della Corte delle leggi, tale petitum, pur di per sè meritevole di considerazione, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina, posto che essa (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali.

La Corte Costituzionale ha pure evidenziato che la diversa disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia; il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte e ha, al riguardo, richiamato sue precedenti decisioni (sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980; ordinanze n. 152 del 2000 e n. 936 del 1988).

3. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 91 c.p.c.” e relativo alle spese di tutti i gradi del giudizio, evidenziandosi che l’accoglimento del primo motivo e la conseguente cassazione della sentenza impugnata travolge la pronuncia sulle spese del giudizio di merito.

4. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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