Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23909 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23909 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

sul ricorso iscritto al n. 28435 del R.G. anno 2012

proposto da:
SMALAH MOUFtAD , domiciliato in ROMA,

Piazza G.Mazzini 8 presso

l’Avvocato Francesco Precenzano che lo rappresenta e difende per
ricorrente

procura speciale a margine

contro
intimato –

Prefetto di PERUGIA

avverso il decreto in data 29.11.2012 del Giudice di Pace di Perugia;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; udito l’avv. F.Precenzano; presente il P.M., in persona
del Sost.Proc.Gen.Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso:
In data 10.10.2012 il Prefetto UTG di Perugia ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino algerino Mourad Smalah ex art. 13 c. 2 lett. C
del d.lgs. 286/1998, sull’assunto che egli avesse riportato condanne tali
da farlo ritenere socialmente pericoloso alla stregua dell’art. 1 d.lgs.
159/2011. Lo Smalah propose opposizione articolando sei motivi che il
GdP di Perugia con decreto 29.11.2012 respinse affermando che alla
stregua della vecchia e della nuova disposizione poteva affermarsi che
nella specie sussistessero gli indici rivelatori di detta pericolosità e che
di contro non emergessero le condizioni per applicare il divieto di espul-

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Data pubblicazione: 22/10/2013

sione per ragioni di coesione familiare. Il Mourad Smalah ha proposto
ricorso il 6.12.2012 cui non ha opposto difese l’intimato Prefetto. Il ricorso articola un solo motivo e fa una riserva di dissenso finale. Quanto
al motivo, esso denunzia la insufficienza della motivazione con la quale il
GdP ha ravvisato le condizioni di cui all’art. 1 d.Igs. 159/2011 (al quale
ha fatto rinvio recettizio l’art. 116 di detto decreto delegato all’atto di
abrogare anche l’art. 1 della legge 1423/1956, richiamata per quel che
occupa dall’art. 13 c. 2 lett. C del T.U. dell’immigrazione). Ma il motivo

canto espone la doglianza per la quale le indiscusse condanne penali sarebbero “risalenti nel tempo” ma ammette che l’ultima di esse sarebbe
stata afferente reati commessi nell’anno 2007. Dall’altro lato predica la
necessaria verifica di specificità-attualità-globalità della ritenuta pericolosità dell’espellendo alla luce dei criteri posti da Cass. 17585/2010 ma
poi omette di allegare con puntualità quali reati emergessero, quando
furono commessi, quando furono accertati e quando divennero irrevocabili le condanne, limitandosi ad una proposta di rivalutare riduttivamente
la serie di commessi reati contro il patrimonio ed il singolo e risalente
episodio di cui all’art. 73 dPR 309/1990. Ancor meno specifica ed ancor
più incomprensibile è la doglianza avverso il sibillino capo del decreto
afferente la sussistenza di una condizione di inespellibilità “familiare”,
venendo in questa sede dedotto senza alcuna precisione la sussistenza
di una ipotesi di cui all’art. 31 c. 3 del T.U. Da ultimo appare essere mera clausola di stile il richiamo, nelle ultime cinque righe del ricorso, alla
omessa pronunzia sulle censure poste nel ricorso ad opponendum ed attinenti la “regolarità formale del decreto” ( ed indicate come attinenti a
:difetto di notifica e di sottoscrizione), richiamo che neanche si raccorda
selettivamente con i motivi di opposizione sub 5 e 6 esposti nella narrativa del ricorso per cassazione, afferenti le differenti questioni della violazione dell’art. 13 c. 7 T.U. e della incompetenza ad adottare l’atto del
Vice Prefetto Aggiunto: in queste condizioni si propone la reiezione del
ricorso.
OSSERVA
La relazione, sulla quale nessun rilievo critico è giunto dal ricorrente,
merita piena condivisione. Si rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso

Così deciso nella c.d.c. della Ses t a Sezione Civile il 24.09.2013.

appare tanto contraddittorio quanto carente di autosufficienza: da un

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