Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23908 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7442-2015 proposto da:

H.Y., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA N.

121, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO DEL MONTE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4581/05/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO emessa il 10/06/2014 e depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., ed esaminata la memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, depositata da parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione di cartella di pagamento per Irap dell’anno di imposta 2008, con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la “violazione del principio generale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni, “considerata la lacunosità della normativa e la difficile interpretazione e applicazione della stessa”.

2. Con il secondo mezzo lamenta altresì “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1977, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, assumendo che la C.T.R. avrebbe: 1) erroneamente ritenuto “che potesse soddisfare il presupposto dell’autonoma organizzazione la sola presenza di alti compensi corrisposti a terzi”, quando invece “l’entità dei compensi corrisposti a terzi non devono essere valutati in assoluto, ma in relazione all’entità dei ricavi conseguiti” e comunque “non ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione quando il contribuente si limiti ad acquistare servizi che non siano direttamente pertinenti al contenuto della propria attività professionale e che vengano erogati dal fornitore con organizzazione propria di quest’ultimo, alla quale il contribuente resti estraneo”; 2) omesso di esaminare i seguenti fatti decisivi dedotti dalla contribuente: a) “l’esistenza di beni strumentali minimi”, come da registro dei beni ammortizzabili prodotto in giudizio; b) “la contenuta percentuale delle spese sostenute per l’attività (pari ad Euro 592.639,00, di cui al Rigo RE20 M. U. 2009) rispetto agi elevati compensi percepito (pari ad Euro 2.665.246,00”); c) “l’inesistemza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (v. rigo RE11 M.U. . 2009)”; d) “la natura dei compensi corrisposti a terzi (per Euro 384.463,00 di cui al Rigo RE12 2009) … non direttamente pertinenti al contenuto della attività della contribuente ed erogati dai vari fornmitori con loro propria organizzazione, alla quale la contribuente è rimasta del tutto estranea”, quali “prestazioni legali”, “attività di Ufficio Stampa/relazione con i media” in Italia ed in Germania, mentre “l’importo più rilevante e consistente, di Euro 219.000,00, è stato corrisposto alla Agente Balladi Entertainment s.p.a. che, autonomamente e con la propria organizzazione promuove l’immagine e gli affari della sig.ra U.”.

3. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato, poichè l’affermazione del giudice d’appello, contenuta nel capoverso finale della decisione – per cui “le considerazioni che precedono risultano quindi assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eventuale eccezione sia di diritto che di merito” – non integra una decisione implicita di rigetto della domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni, la quale non poteva ritenersi “assorbita” dalla statuizione di rigetto, nel merito, del ricorso della contribuente. Di conseguenza, sussiste il vizio denunziato di omessa pronuncia su detta domanda subordinata.

4. Anche la seconda censura è ritenuta meritevole di accoglimento.

5. Invero, i giudici d’appello hanno ritenuto esistente “il presupposto dell’autonoma organizzazione” sulla base delle seguenti considerazioni: A) “uno dei requisiti fondamentali, tra gli altri, per l’assoggettabilità all’imposta de qua è rappresentato dalla presenza di compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica, proprio come accade nella fattispecie, laddove nel riquadro RE, rigo 12, sono stati esposti ben 384.465 Euro”; B) “contrariamente a quanto sostenuto dalla parte privata nelle controdeduzioni, pg. 6 e seguenti, “presenza di collaboratori”, che con tale termine si intendono proprio quel tipo di collaborazioni, terze appunto, cosa come indicate dalla stessa contribuente ed ogni altro tipo similare, con esclusione dei dipendenti e ciò rappresenta, senza ombra di dubbio, quell’autonoma organizzazione che dirige i collaboratori nello svolgimento dell’attività professionale o artistica; persone e/o società che collaborano con il professionista artista nello svolgimento dell’attività di quest’ultimo, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse (persone fisiche o giuridiche)”; C) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, o che ometta il versamento della stessa, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; D) le censure della ricorrente risultano “genericamente formulate, in quanto non investono, con il necessario carattere di specificità, la ratio della statuizione e comunque risultano altresì infondate in quanto le prove documentali prodotte provano esattamente il contrario di quanto asserito e dedotto e cioè l’esistenza dell’autonoma organizzazione e quindi l’assoggettabilità all’imposta de qua”.

6. Ad avviso del Collegio, una siffatta valutazione non risulta del tutto in linea con il recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), con particolare riguardo al requisito della autonoma organizzazione, che “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, il quale “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

7. Al riguardo va data continuità all’orientamento – affermatosi in fattispecie analoghe, per quanto in settori diversi (Cass. n. 24788/15) – in base al quale: 1) “l’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacita professionali nonostante produzione di un reddito cospicuo” (Cass. n. 13471/15), “dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale” (Cass. n. 26991/14); 2) “non è sufficiente per desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione il solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli” – autonomamene tenuto al versamento dell’Irap “dovendosi estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione dei due rapporti (Cass. n. 7828/10, in caso di cantante lirico); 3) analoghe considerazioni valgono “riguardo alla posizione dellol sportivo che, disponendo di contatti con società per la cura dell’immagine e dell’attività agonistica, abbia per loro tramite, stipulato contratti con Sponsor e scuderie”, risultando ciò “di per sè stesso insufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria” (Cass. nn. 960/15 e 961/15 in caso di corridore motociclista).

8. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame tenendo conto dei criteri sopra indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA