Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23908 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23908 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al

n. 28431 del R.G. anno 2012

proposto da:
CAMI Arben,

domiciliato in ROMA, via Nizza 59 presso l’Avvocato

Astolfo Di Amato con l’avv. Domenico Stanga che lo rappresenta e
difende per procura speciale in calce

ricorrente

contro
intimato

Prefetto di CASERTA

avverso

il decreto in data 5.09.2012 del Giudice di Pace di Caserta;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.
Dott. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso:
CHE il cittadino albanese Carni Arben – dopo che il Questore di Caserta
in data 11.4.2012 ebbe a revocare il suo permesso di soggiorno – con
decreto 13.4.2012 venne espulso dal Prefetto UTG della Città ai sensi
dell’art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/1998; l’espulso propose opposizione innanzi al Giudice di Pace che, con decreto 5.9.2012, la respinse affermando che, se la ragione espulsiva era chiara e fondata, nessuna violazione dell’art. 13 c. 7 del T.U. era configurabile dato che la traduzione
in lingua albanese era stato affermato non essere stata possibile e che

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Data pubblicazione: 22/10/2013

comunque l’atto aveva raggiunto il suo scopo con la tempestiva opposizione proposta;CHE per la cassazione di tale decreto Carni Arben ha
proposto ricorso il 3.12.2012 (A.R. de! 6.12.2012) al quale l’intimato
Prefetto di Caserta non ha opposto difese;CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, sotto il versante della violazione dell’art. 13 c. 7 denunziata nel secondo motivo, e sul quale è rilevante la richiamata rimeditazione da parte di questa Corte dell’indirizzo consolidato in tema di
traduzione dell’atto espulsivo ex art. 13 c. 7 del T.U., essendosi al pro-

diritto che si trascrive e che appare condiviso dalle successive ulteriori
pronunzie, che, fatto salvo l’assorbente accertamento da parte del giudice della conoscenza adeguata dell’italiano da parte dell’espellendo, è da
ritenersi ai fini di legge “impossibile” la traduzione del decreto espulsivo
nella lingua conosciuta dall’espellendo, e si può procedere all’uso della
lingua “veicolare”, le volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e
dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto
nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della
decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore; nella specie il giudice del merito ha
affermato che fosse sufficiente la attestazione di irreperibilità di un traduttore in lingua albanese e che comunque l’atto aveva raggiunto, con
il ricorso ad opponendum, il suo scopo; l’una e l’altra affermazione sono
all’evidenza infondate, alla stregua di quanto dianzi rammentato.
OSSERVA
La relazione merita piena condivisione con l’accoglimento del ricorso e la
cassazione del decreto. Si pronunzia nel merito, non occorrendo alcuna
valutazione ulteriore e si annulla l’espulsione opposta.
Si adotta regolamentazione delle spese secondo soccombenza e nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c. annulla
la espulsione 13.04.2012 del Prefetto di Caserta condannando lo stesso
alle spese in favore della parte ricorrente per € 1.200 (di cui € 200 per
esborsi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 24.09.2013.

posito affermato (Cass. 7201, 3676 e 3678 del 2012), con principio di

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