Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23908 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23908
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23697/2007 proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LONER ARNALDO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/1/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^
GRADO di BOLZANO del 10/3/09, depositata il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito l’Avvocato Albini Carlo (delega avvocato Manzi Luigi) difensore
del ricorrente che ha chiesto l’ammissibilità del ricorso e deposita
istanza di condono;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che nulla
osserva.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
” F.F. propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 29/1/09 in data 10-3-2009, depositata in data 31-3-2009, confermativa della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi all’IRAP degli anni 2000, 2001, 2002, sul rilievo che lo stesso esercitava attività professionale sostenuta da valida organizzazione.
La Agenzia resiste con controricorso.
Con l’unico motivo il contribuente, esercitante la professione di avvocato presso uno studio professionale, deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per avere la Commissione di secondo grado nella impugnata sentenza dato atto che egli usava dotazioni di beni strumentali minimi e fatturava le prestazioni allo studio professionale usando della relativa organizzazione che pertanto non era a lui riferibile, venendo così meno il requisito organizzativo presupposto dell’IRAP. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, l’accertamento della sussistenza o meno di una valida organizzazione è questione di fatto riservata al giudice del merito, che non può quindi essere censurata sotto il profilo della violazione di legge, ma sotto quello motivazionale. In secondo luogo, il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è inammissibile per astrattezza, in quanto si limita a chiedere la affermazione di un principio (peraltro fondato su questioni di fatto date per presupposte) senza alcun riferimento alla sentenza impugnata, con impossibilità di valutare la “regula iuris” che si ritiene errata.
Infine, non è inutile osservare che anche sotto il profilo motivazionale il mezzo sarebbe da respingersi, in quanto il giudice di merito ha affermato che il contribuente collabora con uno studio associato senza vincolo di dipendenza, per cui l’utilizzo non occasionale delle strutture del medesimo integra il requisito della autonoma organizzazione anche ove il soggetto non faccia parte dello studio associato, essendo l’ipotesi del tutto equivalente all’utilizzo del lavoro altrui.
Pare quindi che il ricorso sia palesemente infondato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alle spese a favore della Amministrazione, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011