Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23907 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7202-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO MARSICO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

centrale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOG 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7310/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 24/06/2014 e depositata il

24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola:

udito l’Avvocato Stefano Mazzeo (delega Avvocato Rosario Marsico),

per il ricorrente, che si riporta al ricorso e ne chiede

l’accoglimento; deposita ordinanza n. 19438/2016 della Corte di

Cassazione avverso altro provvedimento, promosso dalla stessa parte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 2000-2003, con il primo motivo di ricorso – rubricato “violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (anche in relazione all’accordo collettivo nazionale dei medici di base: art. 59, lett. B), n. 6 e art. 37) con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un atto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il contribuente lamenta che la C.T.R. “ha liquidato in modo tranchant le difese del contribuente, limitando la motivazione a sole 5 righe” ed ha ravvisato il presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione nell’essersi il contribuente avvalso: a) di “personale dipendente”, trattandosi in realtà di un dipendente part-time, necessario ad un medico di base convenzionato con il S.S.N. con un numero di pazienti elevatissimo; b) “dell’opera di altri prestatori di lavoro autonomo”, trattandosi in realtà di professionisti cui egli era stato costretto a ricorrere, per garantire la continuità del servizio pubblico, “solo per malattie, ferie o impedimenti”; c) di “beni strumentali in valore elevato (circa Euro 13.000,00)”, non rispondente a verità, dai quadri RE risultando “Euro 11902 per l’anno di imposta 2000; Euro 5106,00 per l’anno 2001 e Euro 3320 per l’anno 2002”.

2. Con il secondo mezzo lamenta altresì la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto “le scarne motivazioni rese dal giudice regionale.. travalicano in modo abnorme il concetto di motivazione succinta”.

3. Quest’ultima censura è infondata, poichè la motivazione della sentenza impugnata – per citiamo estremamente sintetica ed in tesi non condivisibile – non è meramente apparente ma fa esplicito riferimento alle circostanze concrete tratte “dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo” (in base alle quali il giudice d’appello ha statuito non potersi “ritenere escluso il valore della produzione dal presupposto impositivo IRAP”).

4. Ad avviso del Collegio è invece meritevole di accoglimento il primo motivo, in quanto il giudice d’appello non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare “che il contribuente, oltre ad avere personale dipendente e ad avvalersi dell’opera di altri prestatori di lavoro autonomo, ha dichiarato beni strumentali di valore elevato (circa Euro 15.000,00)”, ma avrebbe dovuto analizzare la natura delle collaborazioni di cui il contribuente si è avvalso negli anni in contestazione, per verificare che non si trattasse di compensi collegati – come si sostiene – a collaborazioni dovute a malattie, impedimenti o ferie.

5. L’intero materiale probatorio acquisito dovrà quindi essere riesaminato tenendo conto dei principi di recente puntualizzati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in base ai quali il requisito della autonoma organizzazione ai fini Irap “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvolga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. s.u. n. 9541/16).

6. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei criteri indicati ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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