Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23907 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23907 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA
sul ricorso

iscritto

al n. 28118 del R.G. anno 2012
proposto da:

SLOBOZIAN Vladimir, domiciliato in ROMA, via dell’Argilla 4 presso
l’Avvocato Manuela Napolitano che lo rappresenta e difende per procura
ricorrente –

speciale a margine
contro

intimato –

Prefetto di ROMA

avverso il decreto in data 3.10.2012 del Giudice di Pace di Roma ;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; udito l’avv. M.Napolitano; presente il P.M., in persona
del Sost. Proc. Gen.. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso:
CHE il cittadino moldavo Vladimir SLOBOZIAN con decreto 30.3.2012
venne espulso dal Prefetto UTG di Roma ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. A
del d.lgs. 286/1998; l’espulso propose opposizione innanzi al Giudice di
Pace che, con decreto 3.10.2012, la respinse affermando che, se la ragione espulsiva era chiara e fondata, nessuna violazione dell’art. 13 c. 7
del T.U. era configurabile dato che la traduzione in lingua inglese si era
imposta posto che era stato affermato non essere stata possibile la traduzione in lingua nazionale ;CHE per la cassazione di tale decreto Slo-

chz,

Data pubblicazione: 22/10/2013

bozian Vladimir ha proposto ricorso il 7.12.2012 al quale l’intimato Prefetto di Roma non ha opposto difese;CHE appare evidente la fondatezza
del ricorso, sotto il versante della violazione dell’art. 13 c. 7 denunziata
nel primo e nel secondo motivo, e sul quale è rilevante la richiamata
rimeditazione da parte di questa Corte dell’indirizzo consolidato in tema
di traduzione dell’atto espulsivo ex art. 13 c. 7 del T.U., essendosi al
proposito affermato (Cass. 7201, 3676 e 3678 del 2012), con principio di diritto che si trascrive e che appare condiviso dalle successive ul-

del giudice della conoscenza adeguata dell’italiano da parte
dell’espellendo, è da ritenersi ai fini di legge “impossibile” la traduzione
del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, e si può
procedere all’uso della lingua “veicolare”, le volte in cui sia
dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di
tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga
quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore; nella specie il giudice del merito ha affermato che fosse sufficiente la attestazione di irreperibilità di un traduttore e nessuna ulteriore valutazione
– in linea con il riportato principio – ha ritenuto di formulare (come denunziato nel secondo motivo). Sulla base di tali considerazioni, pertanto,
si propone la cassazione del decreto
OSSERVA
La relazione merita piena condivisione con l’accoglimento del ricorso e la
cassazione del decreto. Si pronunzia nel merito, non occorrendo alcuna
valutazione ulteriore e si annulla l’espulsione opposta.
Si adotta regolamentazione delle spese secondo soccombenza ma in
favore dell’Erario stante la dichiarazione di ammissione al Patrocinio in
data 4.12.2012 (cfr. ricorso);la liquidazione spetta al giudice del merito
(tra le altre SU 22788/2012)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c. annulla
la espulsione 30.03.2012 del Prefetto di Roma condannando lo stesso
alle spese in favore della Amministrazione Finanziaria dello Stato
Così deciso nella c.d.c. della Ses ì; Sezione Civile il 24.09.2013.

teriori pronunzie, che, fatto salvo l’assorbente accertamento da parte

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