Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23907 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23694/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/33/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 26/05/08, depositata il 09/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 31/33/08, in data 26-5-2008, depositata in data 9/9/2008, che in riforma della sentenza della CTP di Alessandria riconosceva il diritto di C.M. al rimborso dell’IRAP versato negli anni dal 1998 al 2002.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, in quanto per l’anno 2000 il contribuente aveva fatto ricorso alla definizione automatica per gli imponibili di cui alla citata disposizione di legge, e ciò, ad avviso dell’Ufficio, esclude la ripetibilità degli esborsi effettuati con riferimento alla annualità cui si riferisce il condono.

Il motivo è palesemente fondato.

E’ infatti principio consolidato che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

Il principio, per identità di presupposti opera anche in relazione alla ipotesi di condono di cui all’art. 7.

Pare quindi che la sentenza debba essere cassata con riferimento alla sola annualità 2000, con possibilità di decisione nel merito, e si propone quindi la trattazione in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere accolto con riferimento alla annualità 2000, e, non essendovi questioni di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

In relazione ai contrasti giurisprudenziali del passato, si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alla annualità 2000.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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