Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23906 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 25/09/2019), n.23906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7136-2018 proposto da:

R.V., D.F.G., M.A.,

A.F., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE CERINO;

– ricorrenti –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 15, presso lo STUDIO

LEGALE LEOZAPPA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

CAIAZZO;

– controricorrente –

contro

COMITATO DEGLI INQUILINI DELLO STABILE SITO IN (OMISSIS) ALLA VIA

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNA FUSARO, BRUNO MELE;

– controricorrente –

contro

O.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4646/2)17 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2006 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, premesso di essere proprietaria dell’intero fabbricato e delle circostanti aree scoperte, in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Mi.Ro., M.A., R.V., D.F.G., O.R., P.P. e A.F., chiedendo: “1) accertare e dichiarare illegittima ed abusiva la occupazione delle aree scoperte circostanti il fabbricato sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) di proprietà della istante da parte dei convenuti, mediante la sosta di veicoli e motocicli di proprietà di ciascuno di essi; 2) per l’effetto ordinare lo sgombero delle aree aperte circostanti il fabbricato di proprietà della istante mediante la rimozione di ciascuna delle autovetture e dei motocicli di proprietà dei convenuti, così come identificati in premessa, adottando ogni altro provvedimento idoneo ad inibire la utilizzazione delle aree di proprietà della attrice come rimessa per il ricovero delle autovetture e dei motocicli; 3) ordinare altresì ai convenuti la cessazione di ogni comportamento volto ad impedire il regolare utilizzo delle aree in discorso ed appartenenti al fabbricato di proprietà dell’attrice; 4) condannare i convenuti al pagamento in favore della istante di una indennità per l’occupazione senza titolo delle aree pertinenziali del fabbricato, da calcolarsi sulla base dei canoni correnti di mercato per la locazione di posti auto e moto scoperti, con decorrenza dal(l’) 1 1.1.06 al rilascio, oltre interessi e rivalutazione; 5) condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni arrecati alle aree scoperte di cui in premessa a causa della abituale sosta di auto e moto (macchie di olio e residui di combustione, buche etc.) da liquidarsi nell’importo che verrà precisato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; 6) condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze di lite”.

Si costituì in giudizio D.F.G. che chiese il rigetto delle domande attoree e spiegò domanda riconvenzionale per l’accertamento del suo diritto ad usare per la sosta dell’auto l’area circostante il fabbricato in virtù del vincolo pertinenziale stabilito per legge tra l’unità immobiliare dallo stesso abitata, di proprietà della Cassa, e l’area stessa.

Si costituirono, altresì, M.A., A.F. e R.V., i quali sostennero che l’uso come parcheggio delle aree scoperte del fabbricato era stato autorizzato dalla Cassa con circolari dirette agli inquilini dello stabile e chiesero di chiamare in causa il Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS), al fine di essere manlevati dalle domande proposte nei loro confronti dall’attrice.

Si costituì il predetto Comitato che eccepì la sua estraneità alla causa e chiese il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti e l’estromissione dal giudizio.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8005/11, depositata in data 23 giugno 2011, rigettò la domanda proposta dall’attrice e compensò tra le parti le spese di lite.

Il Giudice del primo grado ritenne che l’utilizzo del cortile era frutto di concessione in uso gratuita, effettuata dalla stessa Cassa in favore degli inquilini, che avevano goduto di un possesso pacifico ed indisturbato delle aree condominiali, autorizzato dalla Cassa, atteso che la Circolare 7 dicembre 1979 e la Circolare 20 luglio 1981 non risultavano essere mai state revocate nè modificate dalla stessa.

Avverso la sentenza del Tribunale propose appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.

Tutti gli appellati, tranne P.P., rimasto contumace, si costituirono in giudizio.

Il Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS) propose pure appello incidentale per sentir dichiarare la sua estraneità al giudizio, con vittoria di spese.

Anche M.A., A.F., R.V., D.F.G. e Mi.Ro. proposero appello incidentale per la riforma della statuizione di compensazione delle spese di lite, chiedendo invece la condanna alle stesse dell’attrice.

O.R., nel costituirsi, chiese il rigetto dell’appello principale con la conferma della sentenza di primo grado e formulò, “in via subordinata e gradata”, la richiesta di rimessione della causa al giudice di primo grado, deducendo di non avere ricevuto la notifica della citazione e la nullità della stessa, effettuata ex art. 140 c.p.c. e senza prova della ricevuta dell’avviso di giacenza.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4646/2017, pubblicata il 13 novembre 2017, dichiarò la contumacia di P.P. nonchè la nullità della notifica della citazione di primo grado nei confronti di O.R. e dispose, ex art. 354 c.p.c., la rimessione al Giudice di primo grado del giudizio solo in relazione alla domanda riferita all’ O. e compensò le spese di lite del grado nei confronti del medesimo; accolse, per quanto di ragione, l’appello principale proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nei confronti degli appellati M.A., A.F., R.V., D.F.G. e Mi.Ro. e rigettò l’appello incidentale avanzato da questi ultimi, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò l’illegittimità dell’occupazione delle aree scoperte circostanti il fabbricato sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) da parte dei predetti convenuti, mediante la sosta di veicoli e motocicli, ordinando lo sgombero delle aree e l’inibizione alla utilizzazione delle aree di proprietà della attrice come rimessa per il ricovero delle autovetture e dei motocicli; rigettò la domanda di risarcimento dei danni e di indennità di occupazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti; rigettò la domanda di garanzia avanzata da M.A., A.F. e R.V. nei confronti del Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS); compensò le spese di lite del doppio grado del giudizio di merito nei confronti del medesimo Comitato; compensò in ragione di un terzo tra la parte attrice-appellante principale e i convenuti-appellati M.A., A.F., R.V., D.F.G. e Mi.Ro. le spese di lite del doppio grado del giudizio di merito e condannò i medesimi convenuti-appellati al pagamento, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, dei restanti due terzi di tali spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.A., A.F., R.V. e D.F.G. hanno proposto ricorso per cassazione basato su plurimi motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e il Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS); quest’ultimo ha pure depositato memoria.

L’intimato O.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dal Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS), atteso che, essendo stata la sentenza impugnata notificata in data 19 dicembre 2017, il termine ex art. 325 c.p.c. veniva a scadere in data 17 febbraio 2018, sabato, e pertanto tale scadenza deve ritenersi prorogata al lunedì successivo (19 febbraio 2018) ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, e in tale data risulta, quindi, tempestivamente notificato il ricorso all’esame (Cass., ord., 16/11/2016, n. 23375).

3. Con il primo motivo, rubricato “Irrilevanza del regolamento integrativo dei contratti di affitto dei locali di proprietà della Cassa del 26/11/69 per notar mi. di Roma richiamato ed accettato in tutti i contratti di locazione stipulati dai convenuti”, i ricorrenti contestano, ritenendola infondata, la tesi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti secondo cui “con la stipulazione del contratto di locazione, contenente all’art. 18 il riferimento ad un regolamento integrativo che prevedeva il divieto per tutti i condomini di occupare l’atrio e il cortile del fabbricato, si sarebbe avuta una modifica della volontà manifestata precedentemente dalla Cassa attraverso l’emissione delle concessioni” (così testualmente p. 5 del ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero le doglianze proposte, senza mai peraltro rapportarsi con la decisione impugnata e senza censurare specificamente il decisum della Corte di appello (v. Cass., ord., 7/09/2017, n. 20910), involgono questioni di fatto e valutazioni delle prove che esulano dal sindacato di legittimità. Inoltre, il motivo difetta pure di specificità, facendosi in esso riferimento ad atti senza riportarne testualmente il contenuto, almeno per la parte che si assume rilevante in questa sede, e senza indicare se e quando gli stessi siano stati prodotti nel giudizio di merito e dove essi siano ora reperibili. Infine, neppure viene indicata, sia nella rubrica che nell’illustrazione del motivo, la norma parametro del sindacato di legittimità.

4. Con il secondo motivo, rubricato “Mutatio libelli in corso di appello da parte dell’appellante Cassa dei Commercialisti”, i ricorrenti sostengono che mentre in primo grado l’attrice aveva chiesto “la declaratoria di un’occupazione abusiva di immobile”, “nel corso del giudizio di appello” la medesima avrebbe “defini(to) la concessione in uso gratuito un comodato gratuito a tempo indeterminato” e, pertanto, “il motivo di appello” (non meglio precisato) avrebbe dovuto essere rigettato dalla Corte territoriale.

4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in relazione alla dedotta mutatio libelli, non essendo stato, nel mezzo all’esame, precisato quando “nel corso del giudizio di appello” e in quali esatti e testuali termini sarebbe stata modificata la domanda inizialmente proposta.

5. Con il terzo motivo (neppure rubricato) si censura la sentenza impugnata per non aver la Corte di merito interrotto il processo, pur avendo il difensore degli attuali ricorrenti esibito il certificato di morte di P.P..

5.1. Il motivo è inammissibile, perchè in esso non vengono indicate le norme violate dalla predetta Corte e soprattutto la censura non si rapporta in alcun modo alla ratio decidendi della sentenza impugnata con riferimento alla questione della mancata interruzione del processo, cui la medesima Corte ha dedicato ampia motivazione.

Peraltro, il motivo è comunque infondato, avendo i Giudici di appello, tenuto conto che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2006, fatto corretta applicazione del principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui “La morte della parte contumace, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4, nella formulazione applicabile, nella specie, “ratione temporis” – antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 13 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all’attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l’interruzione del processo solo se notificata o certificata dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, apparendo, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’interruzione del processo come effetto della conoscenza dell’evento comunque acquisita, alla luce delle profonde differenze esistenti tra la fattispecie in esame e quella della scomparsa del convenuto nel corso del processo. Ne consegue che non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita” (Cass. 31/05/2012, n. 8755; Cass. 28/11/2007, n. 24762; Cass. 4/02/2000, n. 1250; Cass. 21/07/1995, n. 7976).

6. Con altro motivo (neppure numerato e rubricato) i ricorrenti insistono per la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alle spese, lamentando che il Tribunale, pur avendo accolto le richieste dei convenuti, non aveva condannato l’attrice alle spese di lite ma avrebbe illegittimamente ed immotivatamente compensato le spese di quel grado.

6.1. Il motivo è inammissibile, considerato che con lo stesso si continua a censurare la sentenza di primo grado senza considerare che la Corte di merito ha riformato la sentenza del Tribunale e ha, quindi, provveduto a regolare le spese del doppio grado del giudizio di merito, motivando (v. sentenza p. 12) l’operata parziale compensazione delle stesse tra l’attrice e i convenuti M., A., R., D.F. e Mi. e tale statuizione non risulta in alcun modo censurata in questa sede.

7. Del tutto generica è l’ulteriore censura (v. p. 9 del ricorso) con la quale i ricorrenti hanno dedotto di “oppo(rsi) alla disposta estromissione del Comitato Inquilini… per le medesime motivazioni esposte nella comparsa di costituzione in primo grado”, solo genericamente richiamate, con conseguente inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6 della doglianza (Cass. 19/08/2015, n. 16900; Cass., ord., 18/06/2018, n. 15936).

8. Infine, i ricorrenti oltre a proporre i motivi sopra esaminati, hanno pure (ben potendosi intendere l'”ovvero” di cui al penultimo rigo di p. 4 del ricorso, nell’accezione più ampia a vantaggio dei ricorrenti stessi, come “o anche”) censurato la sentenza impugnata “per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

8.1. Anche tale censura è inammissibile.

Alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4) (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra e parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure motivazionali formulate, i ricorrenti, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato art. 360, c.p.c., n. 5, ripropongono (v. p. 4 del ricorso) inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile – come già evidenziato – ratione temporis.

9. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

Deve disporsi la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore del Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS) ai difensori dello stesso, avv. Anna Fusaro e avv. Bruno Mele, che hanno dichiarato di averle anticipate (v. memoria).

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e, in favore del Comitato degli Inquilini dello Stabile di Via (OMISSIS), in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e con attribuzione in favore degli avv. Anna Fusaro e Bruno Mele anticipatari; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA