Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23906 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6554-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BATTISTA MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LOCONTE,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO,

C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4468/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 20/06/2014 e depositata il

04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 2006-2010, con i primi due motivi di ricorso la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), rispettivamente per “omessa pronuncia” – in citiamo la CTR non si sarebbe pronunciata sulla segnalata “peculiarità dell’attività svolta dal medico operante regime di SSN” nè sull’omesso esame, da parte della CTP, della “documentazione prodotta”, rendendo perciò una motivazione “solo apparente” – e per “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2, per difetto assoluto di motivazione”, poichè la motivazione si ridurrebbe ad una “apodittica affermazione in base alla quale l’esponente non avrebbe assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente di provare documentalmente l’asserita assenza di autonoma organizzazione”.

2. Il terzo motivo prospetta invece la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 116, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto sussistente il presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione senza considerare adeguatamente “la natura parasubordinata del rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il SSN” e trascurando di valutare l’incidenza delle spese e dei costi esposti nei quadri RE dei Modelli Unici presentati dalla contribuente, dai duali emergeva che nell’espletamento della propria attività di pediatra costei si era “avvalsa di beni strumentali che non eccedono in alcun modo il minimo indispensabile per l’esercizio della professione di medico in regime di convenzione”.

3. I primi due motivi sono manifestamente infondati poichè, per un verso, il vizio di omessa pronuncia attiene alle vere e proprie domande, non già (come nel caso di specie) a mere argomentazioni difensive; per altro verso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la motivazione resa non è nè mancante nè meramente apparente.

4. E’ invece fondata la censura veicolata dal terzo motivo.

5. Invero, nell’affermare che “è la presenza, nello svolgimento dell’attività, di spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, nonchè spese per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale” ad integrare – tout court – “il presupposto fondamentale per l’assoggettamento all’imposta qui discussa” (a differenze delle “quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili”, che invece rileverebbero solo “in caso venga superato l’id quod plerumque uccidit, relativo a beni strumentali”), il giudice d’appello non ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo nomofilattico di questa Corte, di recente puntualizzato dalle S.U. con sent. n. 9451/16, in base al quale: 1) “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvolga in modo non occasionale di lavoro altrui”; 2) il lavoro altrui rilevante a tal fine è quello che “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 3) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

6. Ebbene, il giudice a quo non si sarebbe dovuto limitare a registrare l’esistenza, nelle dichiarazioni presentate dalla contribuente, delle spese sopra indicate, nè il loro importo assoluto (in alcuni casi asseritamente) rilevante, per desumerne che l’Irap sarebbe “obbligatoriamente applicabile”, ma avrebbe dovuto valutare in concreto la natura e l’entità delle prestazioni di “lavoro altrui” di cui si è avvalsa la contribuente e l’entità dei beni strumentali utilizzati, in modo da verificare se essi superassero o meno – secondo l’id quod plerumque accidit – il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di pediatra convenzionato in assenza di organizzazione. Il tutto, sulla scorta delle allegazioni della contribuente, che ha richiamato in questa sede (pag. 15-17 ricorso) le incidenze percentuali di spese e costi, segnalando in particolare che i “compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività” erano costituite “in maggior parte, da sostituzioni professionali, necessarie a garantire il servizio convenzionato anche in caso di malattia o altri impedimenti”, che nell’anno 2006 non vi sono stati costi per lavoro dipendente, e che nel 2007 essi ammontavano a soli 241,00 Euro.

7. Segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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