Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23906 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. III, 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31480-2019 proposto da:

M.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

DIROMA;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 966/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. M.M., alias M.R.M.M.M., cittadino del Bangladesh, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento delle proprie ragioni di aver lasciato il paese di origine per ragioni economiche per sostenere la famiglia e ripagare i debiti contratti.

Passando dalla Libia giunse in Italia dove attualmente lavora.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 28 aprile 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne:

a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 966/2019 pubblicata il 12 marzo 2019. La Corte ha ritenuto:

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.M. con ricorso fondato su un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce senza presentare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in combinato disposto con D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, oltre alla violazione dell’art. 8 CEDU e sulla sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria”. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la situazione socioeconomica presente in Bangladesh, paese ancora caratterizzato da forti contrasti interni e fenomeni di criminalità ma soprattutto non avrebbero tenuto conto della situazione personale di indigenza, in cui versa il richiedente e la sua famiglia nel paese d’origine, così grave da poter ritenersi sussistente una condizione di vulnerabilità in capo allo stesso. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe valutato solo marginalmente il percorso integrativo intrapreso dal richiedente in Italia, avendo quest’ultimo ivi raggiunto un’occupazione lavorativa stabile.

Il motivo è innanzitutto inammissibile in quanto si risolve nell’esposizione di considerazioni generali sulla spettanza della protezione umanitaria senza individuare in modo specifico la motivazione cui esse si attagliarebbero.

In secondo luogo sarebbe, comunque, infondato. Ciò in base al seguente principio di diritto.

“in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019).

A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

– non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

– le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

-deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19,) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.”

La Corte d’appello ha ritenuto, con una motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico, non sussistenti le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria ritenendo, tra l’altro, il contratto di lavoro allegato dal richiedente non veritiero.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA