Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23905 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 25/09/2019), n.23905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6407-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA

FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato SERENA SAMMARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO ZUCCONI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei Procuratori speciali P.M.

e B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 289/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.G. propose appello nei confronti di S.M. e della Generali Italia S.p.a. e avverso la sentenza n. 32/2016 con la quale, pronunciando sulla domanda proposta dal V. e volta ad ottenere la condanna in solido della predetta società assicuratrice e dello S. al risarcimento dei danni subiti dal V. stesso, a seguito di investimento quale pedone in fase di attraversamento della sede stradale da parte dell’auto condotta dallo S., il Tribunale di Trento, accertata la concorrente responsabilità in pari misura sia del pedone che del conducente dell’auto, condannò il convenuto, e la sua assicurazione alla manleva, al pagamento della somma di Euro 339.489,65, già detratto l’acconto di Euro 155.000,00 versato ante causam dalla società assicuratrice -, “a titolo di danno biologico e non patrimoniale”, oltre ad Euro 2.979,41, a titolo di rimborso spese mediche ed Euro 14.000,00, a titolo di rimborso spese odontoiatriche future, nonchè alle spese di lite.

Gli appellati si costituirono con separati atti e proposero impugnazione incidentale.

La Corte di appello di Trento, con sentenza n. 289/2017, pubblicata il 14 novembre 2017, rigettò l’appello principale, in parziale accoglimento dell’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, accertò un concorso colposo nel sinistro di cui si discute in causa del 70% a carico del Vuolo e del restante 30% a carico dello S., quantificò il danno spettante al Vuolo nel minor importo di Euro 302.626,44 (compreso l’acconto ricevuto ante causam di Euro 155.000,00) e condannò l’appellante principale a restituire alla predetta società assicuratrice l’importo già incassato di Euro 208.842,62 oltre interessi legali dall’8 febbraio 2016 al saldo; regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito; condannò la società assicuratrice a manlevare lo S. da quanto il medesimo era stato condannato a pagare in favore del V. e diede atto della sussistenza dei presupposti per l’imposizione di un ulteriore importo, a carico del V., a titolo di contributo unificato, a mente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come introdotto dalla L. n. 228 del 2012.

Avverso la sentenza della Corte di merito V.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito Generali Italia S.p.a. con controricorso, pure illustrato da memoria.

L’intimato S.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S., (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) nonchè dell’art. 1227 c.c., e art. 115 c.p.c., – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione “alla ritenuta adeguatezza della velocità tenuta dal conducente nell’occasione dell’investimento”, denunciando “l’incoerente applicazione dei principi informatori della circolazione e della inosservanza degli obblighi disposti dalle disposizioni del codice della strada”.

Sostiene in particolare il V. che la Corte di merito, nel riformare la sentenza del Tribunale, “ha ritenuto che il rispetto del limite di velocità fosse elemento oggettivo sufficiente ad escludere una diversa valutazione in relazione al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 141 C.d.S.,” e deduce che “il criterio oggettivo del rispetto del limite di velocità esistente ha, certamente, rilievo in condizioni climatiche e di visibilità ottimali, non certo in quelle sussistenti al momento del sinistro, avvenuto, come emerge nella parte descrittiva della stessa decisione impugnata, in un’ora serale in inverno, in condizioni di scarsa illuminazione ed in prossimità di edifici posti ai margini della strada, tutti elementi disponibili, in relazione alla istruttoria espletata e trascurati nella valutazione di adeguatezza della velocità del veicolo investitore, così violando anche il disposto dell’art. 115 c.p.c.”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, nel sostenere che la Corte territoriale “ha ritenuto che il rispetto del limite di velocità fosse elemento oggettivo sufficiente ad escludere una diversa valutazione in relazione al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 141 C.d.S.”, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Ed invero non solo di una siffatta affermazione non c’è traccia nella sentenza in parola ma la Corte di merito, precisato che risultava accertato che il veicolo investitore procedeva a circa 50 km/h al momento dell’impatto e che era corretta l’indicazione del limite di velocità di 70 km/h, risultante dal rapporto della Polstrada, ha ritenuto, con accertamento di merito insindacabile in questa sede, in relazione alla “situazione”, la velocità sostenuta “decisamente adeguata ai luoghi”, tenuto conto della situazione contingente d tempo e di luogo cui fa esplicito e analitico riferimento (v. sentenza da p. 9 a p. 12) e ha escluso “un addebito i(n) capo al conducente per velocità non adeguata”, il che esclude decisamente che la Corte abbia valutato la velocità del veicolo investitore unicamente in relazione al limite di velocità ivi esistente e considerando il rispetto di tale limite come elemento oggettivo sufficiente ad escludere una diversa valutazione in relazione al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 141 C.d.S., come, invece, sostenuto dal ricorrente.

A quanto precede va aggiunto che, in sostanza, con il mezzo all’esame, si tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA