Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23905 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4754-2015 proposto da:

M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BATTISTA MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LOCONTE

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) MILANO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3431/20/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 20/06/2014 e depositata il

25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 2006-2010, con i primi due motivi di ricorso la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), rispettivamente per “omessa pronuncia” – in quanto la C.T.R. non si sarebbe pronunciata sulla segnalata “peculiarità dell’attività svolta dal medico operante in regime di SSN” (quale pediatra) nè sull’omesso esame, da parte dei giudici di prime cure, della “esauriente documentazione prodotta”, rendendo perciò una motivazione “solo apparente” – e per “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 1, n. 4, dell’art. 36, comma 2, n. 2, per difetto assoluto di motivazione”, poichè la motivazione si ridurrebbe ad una “apodittica asserzione in base alla quale l’Ufficio avrebbe positivamente assolto al proprio onere probatorio.. di contro l’esponente non avrebbe dimostrato la tipologia di attività svolta”.

2. Il terzo motivo prospetta invece la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la C.T.R. ritenuto sussistente il presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione senza considerare adeguatamente “la natura parasubordinata del rapporto di lavoro del medico di medicina generale con il SSN” e trascurando di valutare la contenuta incidenza percentuale, rispetto ai ricavi, dei costi sostenuti (complessivamente inferiori al 20%, e meno dell’1% duelli per beni strumentali), asseritamene rientranti, nel loro complessivo ammontare, entro i “parametri previsti per determinazione della congruità e coerenza ai fini degli studi di settore”. Dati, questi tutti esposti nei quadri RE dei Modelli Unici presentati dalla contribuente – che avrebbero reso “evidente come nel caso di specie non sussistano i presupposti… per l’iponibilità Irap”.

3. I primi due motivi sono manifestamente infondati: per un verso, il vizio di omessa pronuncia attiene alle vere e proprie domande, non già – come nel caso di specie – alle mere argomentazioni difensive; per altro verso, dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge che la motivazione resa non è nè mancante nè meramente apparente.

4. I invece fondata la censura veicolata dal terzo motivo.

5. Invero i giudici regionali, dopo aver premesso che “la decisione di primo grado, alla luce di una dettagliata analisi delle dichiarazioni della contribuente”, aveva “rilevato la mancanza di conoscenza, per un migliore approfondimento, del tipo di attività svolta dalla appellante, pure nella indicazione di spese varie effettuate e compensi disposti a favore di terzi”, e che l’Ufficio aveva “dato atto, sulla base di interrogazioni all’Anagrafe Tributaria, che la contribuente aveva sostenuto….spese molto elevate, con particolare riferimento quelle relative a immobili”, hanno osservato che la contribuente non aveva “dato alcuna prova che le spese in questione non eccedessero la media degli investimenti dello specifico settore, dai cui modelli emergeva il valore rilevante dei beni strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività professionale” ed hanno concluso che, “in ogni caso, sulla base di tale rilevazione dei compensi esposti e delle spese di rappresentanza sostenute, non può non ritenersi un reddito professionale riferibile a mancanza di organizzazione personale e patrimoniale”.

6. Orbene, anche a voler prescindere dalla ellitticità di alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata e del verosimile refuso della doppia negazione contenuta nell’ultimo periodo sopra citato (che letteralmente avrebbe portato alla affermazione della “mancanza di organizzazione personale e patrimoniale” la fattispecie concreta merita nuovo esame alla luce del recente approdo nomofilatfico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), che ha fatto definitiva chiarezza sul dibattito in corso in ordine agli elementi necessari e sufficienti ad integrare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, ai fini Irap.

7. In particolare, con la menzionata pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato: 1) che “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; 2) quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 3) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

8. Pare dunque necessaria una nuova valutazione, in concreto, degli aspetti sopra indicati, per verificare se effettivamente sussistesse o meno un’autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, tenuto conto delle specifiche allegazioni della contribuente (v. pag. 16-17 del ricorso), con particolare riguardo alla dedotta entità dei beni strumentali (“autovettura, strumenti informatici, arredi e piccole attrezzature”) e delle spese relative a beni immobili (in media 4.000 Euro/anno, pari al 1% dei ricavi), alla sostanziale assenza di costi per lavoro dipendente (salvi soli 589 Euro nell’anno 2009) ed alla effettiva incidenza dei “compensi a asseritamente riconducibili alle necessarie sostituzioni dirette a garantire la funzionalità delle prestazioni pediatriche in regime convenzionato.

9. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei criteri indicati ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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