Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23905 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23905 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

sul ricorso iscritto al n. 20570 del R.G. anno 2012

e-

proposto da:
Barone Raffaella — Barone Muzj Teresa – Barone Muzj Alessandra
— Barone Muzj Emanuele — Barone Raffaella (n. 1974), domiciliati
in ROMA, via Tommaso Gulli 11 presso l’avv. Maria Chiara
Schiavetti con l’avv. Giacomo Giribaldi del Foro di Livorno che li
rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso
ricorrenti –

contro
Comune di Bussi sul Tirino
Comunità Montana Vestina “zona 1” di Penne

intimati –

avverso la sentenza 501 in data 3.06.2011 della Corte di Appello di
L’Aquila; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013
dal Cons.Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost.Proc.
Gen. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
I signori Barone Raffaella ed Ugo , proprietari di terreni siti in Bussi sul
Tirino fatti segno ad occupazione ed irreversibile trasformazione su iniziativa e nell’interesse della Comunità Montana Vestina Zona 1 di Penne,
nella prospettiva della realizzazione di un’opera pubblica, convennero
innanzi al Tribunale di Pescara la detta Comunità ed il Comune di Bussi

6 6yG
13

Cdc 24.09.2013

Data pubblicazione: 22/10/2013

sul Tirino per ottenere il risarcimento dei danni e l’indennità di occupazione legittima. Il Tribunale con sentenza 11.12.2001 condannò la Comunità a pagare per risarcimento danni per la avverata irreversibile trasformazione delle aree la somma di lire 217.899.162 oltre rivalutazione
dal 1994 e la somma di lire 65.369.750 per indennità di occupazione legittima.
La sentenza venne impugnata dalla (sola) Comunità che prospettava
l’inammissibilità delle domande e la ultrapetizione della pronunzia e co-

signori Barone, appellati, proposero domanda di applicazione della sopravvenuta sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale chiedendo pertanto la condanna della Comunità al pagamento dei maggiori importi di
C 204.516 e di C 61.355. Deceduto Barone Ugo si costituirono i sigg.ri
Barone Muzj e Barone Raffaella quali eredi.
L’adìta Corte di L’Aquila con sentenza 3.06.2011 ha rigettato l’appello
principale della Comunità e dichiarato inammissibili le domande proposte nel corso del giudizio di appello dai signori Barone e Barone Muzj,
affermando la infondatezza dei motivi di appello della Comunità (tanto
quello afferente la pretesa novità della domanda, dagli attori precisata in
conclusioni, quanto quello relativo alla contestazione della asserita natura edificabile dell’area espropriata) ed ha poi ritenuto inammissibile la
domanda avanzata dagli appellati in corso di appello e diretta al conseguimento delle maggiori somme conseguenti alla rimozione per incostituzionalità del criterio di cui all’ad. 5 bis c. 7 bis portata da Corte Cost.
348/2007 (sentenza sopravvenuta in corso di giudizio). A tal proposito la
Corte di L’Aquila ha infatti rilevato che l’applicazione di detto jus superveniens trovasse ostacolo nella mancata proposizione da parte degli appellati di alcun appello incidentale con il conseguente formarsi di giudicato sul punto.
Ricorrono i Barone ed i Barone Muzj con atto 18.07.2012 , senza che
vengano formulate difese dalla Comunità e dal Comune. Il relatore ha
proposto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
OSSERVA
Rileva il Collegio che, a fronte della articolata proposta di rigetto di
cui alla relazione, i ricorrenti hanno depositato memoria finale che, ignorando affatto i riferimenti e le indicazioni di cui alla relazione, si incentra
sul tentativo di far ritenere scusabile, per impossibilità insuperabile, la
mancata contestazione con impugnazione del criterio e del quantum e
pertanto censurabile la mancata rimessione in termini di essi appellati,
vedendosi in un quadro di indiscutibile contestazione della natura

2

munque chiedeva la riduzione degli importi. Alla udienza del 4.11.2008 i

dell’area e del quantum risarcitorio da parte dell’appellante principale
Comunità.
Osserva il Collegio – che aderisce alla proposta di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso formulata in relazione – che il ricorso,
che non contesta affatto l’affermazione della Corte per la quale la domanda proposta in appello da essi espropriati sarebbe stata inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c. – afferma la avvenuta introduzione
dello jus superveniens nel giudizio di appello per effetto della contesta-

pellante- espropriante, idonea a rimettere in termini gli appellati affatto
ignari del futuro arresto della Corte Costituzionale. La prospettazione è
errata e la Corte di merito ha rettamente giudicato.
Come anche di recente ribadito (Cass. 11274 e 2774 del 2012,
9763 del 2011, 25567 del 2010), è ben vero che anche la sola presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al
criterio sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da
parte dell’espropriato detta statuizione

e consente, provvedendo sul ri-

corso, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo emergente dopo la
sentenza 348 del 2007 della Corte Costituzionale (per le espropriazioni
anteriori alla entrata in vigore della nuova disciplina ex dPR 327 del
2001 ancora il valore venale pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del
1865), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. n.

22409 del

2008 – n. 28431 del 2008 – n. 11004 del 2010). Ma è anche vero che
è altrettanto ferma la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che
siffatta contestazione – anche indiretta o “trasversale” – deve provenire,
per consentire l’ingresso anche in sede di impugnazione dello jus superveniens , dall’espropriato, posto che la impugnazione del solo espropriante non è idonea a impedire la formazione del giudicato e trova il
solo limite nella esclusione di alcuna reformatio in pejus. In tal senso si
ricorda Cass. 15835 del 2010 cui adde Cass. 21867 del 2011.
E se è dunque il giudicato che costituisce insuperata barriera alla
introduzione dello jus superveniens, non si scorge rilievo di sorta allo
stato soggettivo di ignoranza della spes di rimozione della norma, cui i
ricorrenti affidano in memoria le loro difese.. Si rigetta il ricorso senza
che sia luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Se a Sezione Civile il 24.09.2013.

zione della natura e del quantum del risarcimento da parte del solo ap-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA