Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23905 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23666/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 79/21/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA di PARMA del 21/05/08,
depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. staccata di Parma, n. 79/21/08, in data 21-5-2008, depositata il 18-9-2008, confermativa della sentenza della CTP di Piacenza che aveva accolto il ricorso di C.N., geologo libero professionista avverso il silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate di Piacenza al rimborso dell’IRAP negli anni dal 1998 al 2001.
Il contribuente non svolge attività difensiva.
Con l’unico motivo la Agenzia deduce omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia osservando che la CTR in ordine alla disponibilità in capo al contribuente di beni strumentali, elemento di cui occorre tenere conto onde valutare la presenza o meno di autonoma organizzazione nell’esercizio della attività professionale, aveva asserito che dalle dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento risultava che il professionista, geologo, non aveva disposto di beni strumentali rilevanti. Osserva in contrario la Agenzia, riportando un passo dell’appello in cui aveva trasposto dei dati, qualificati come ricavati dal quadro RE delle dichiarazioni, che le quote di ammortamento beni strumentali e le spese relative agli immobili dimostravano che il contribuente disponeva di autonoma organizzazione.
Il motivo è in primo luogo inammissibile per mancanza di autosufficienza, in quanto si limita a riportare passi del gravame dell’Ufficio senza produrre i documenti da cui i dati si afferma essere tratti, privando così la Corte della possibilità di verificare la fondatezza o meno di dette asserzioni. Inoltre, lo stesso appare generico e sotto diverso profilo inammissibile, in quanto si limita ad enunciare dati, tutti diversi anno per anno, omettendo per ciascun anno ogni analisi specifica o comparativa, sicchè il motivo si risolve nel demandare alla Corte una valutazione di merito della concludenza dei dati, difforme da quella operata dalla CTR, non esperibile in questa fase di legittimità”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere rigettato.
Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011