Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23904 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23161/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PEGASUS SAS DI BARONI GIANFRANCO E CASAGRANDE FABIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 122/07/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 7/11/08, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 122 in data 7-11-2008, depositata in data 26/11/2008, confermativa della sentenza della CTP di Genova che aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e IRAP nei confronti del Fallimento della società Pegasus s.a.s. di Baroni Gianfranco e Casagrande Fabio, riferito all’anno 1999.

Il Fallimento non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione di legge in relazione agli artt. 111 e 101 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, per non avere il giudice del gravame rilevato una ipotesi di litisconsorzio necessario ed originario tra la società di persone, s.a.s. Pegasus, ed i soci, trattandosi di un accertamento reddituale nei confronti della società che riguarda inscindibilmente anche i soci, ai sensi di Cass., Sez. Un. n. 14815 del 2008.

Con il secondo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 e L. n. 267 del 1942, artt. 25 e 31.

Espone che il curatore del Fallimento aveva impugnato l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Genova senza munirsi di difensore, in controversia di valore superiore a L. 5.000.000; che la CTP aveva concesso termine perentorio al curatore fino all’1-10-2005 per adempiere a tale incombente; che il curatore aveva depositato in termini la autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato e la indicazione del difensore da parte dello stesso giudice, ma aveva depositato solo in data 6-10-05 la procura da lui conferita al difensore, peraltro rilasciata solo in data 4-10-2005, con violazione del termine perentorio e conseguente inammissibilità del ricorso, non rilevata dal primo giudice e negata dal giudice di appello.

Il primo motivo pare infondato. Il principio immanente al sistema, e sancito della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte si riferisce agli accertamenti sulle imposte sui redditi delle società di persone, che influendo direttamente sui redditi dei soci ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) sono a questi inscindibilmente legati, laddove l’accertamento di cui si tratta riguarda l’IVA e L’IRAP, imposte peculiari e proprie della società come impresa commerciale per cui non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio con i soci.

Il secondo motivo è inammissibile. Non vi infatti alcun contrasto sotto il profilo della osservanza di legge con la sentenza impugnata, che afferma lo stesso principio sostenuto dall’Ufficio, con la differenza in linea di puro fatto che il giudice di appello, dopo avere dato atto del termine perentorio concesso dalla CTP al Fallimento al fine di munirsi di difensore, e di produrre altri atti inerenti lo stato della procedura fallimentare , ha affermato che “il curatore provvedeva a depositare la documentazione richiesta il 30/9/2005, rispettando alla lettera quanto stabilito dalla CTP”.

Da ciò discenda da un lato che il ricorso è carente di autosufficienza, avendo l’Ufficio meramente enunciato, e non documentato, il deposito tardivo della procura, e dall’altro, soprattutto, che il vizio, ove esistente, doveva essere censurato come vizio di carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia (non avendo in alcun modo il giudice di merito affermato che non fosse necessario il deposito della procura entro il termine perentorio) ovvero, ove si ritenesse che lo stesso giudice avesse ritenuto contrariamente al vero che la procura fosse stata tempestivamente depositata,doveva essere fatto oggetto di ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

Che le argomentazioni svolte dalla Agenzia nella memoria depositata non possono trovare accoglimento, in quanto la CTR, dopo avere esposto il principio (conforme all’assunto del Agenzia) che ove l’attore in una causa di valore superiore a L. 5.000.000 ometta di ottemperare all’ordine di conferire incarico a difensore abilitato (quindi conferendogli procura ad litem) il ricorso è inammissibile, ritiene tale onere verificato dal contribuente, talchè respinge l’eccezione dell’Ufficio in linea di fatto e non di diritto;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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