Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23904 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. III, 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30529-2019 proposto da:

B.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

CHIARA BELLINI;

– ricorrenti –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimati –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3326/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

(depositati 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.M., cittadino della Costa d’Avorio, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del perrneo di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento delle proprie ragioni di esser fuggito dalla Costa d’Avorio per la paura di essere ucciso dai suoi compaesani, appartenenti al partito RDR, i quali avevano già ucciso i suoi genitori, essendo il padre rappresentante del partito opposto, il FPI. Durante tali eventi egli riuscì a fuggire e giunse dapprima in Libia, poi in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 20 luglio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne:

a) non attendibile la vicenda narrata dal richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3326/2019 pubblicata il 16 agosto 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da B.M. con ricorso fondato su tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Il ricorso è innanzitutto inammissibile per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3. E comunque, ove fosse possibile scrutinare i motivi sarebbe ugualmente infondato.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14, (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), (per la protezione umanitaria)”. Secondo il ricorrente, la vicenda fattuale posta alla base della domanda di protezione internazionale integrerebbe i presupposti richiesti ex lege per il suo riconoscimento nelle varie forme. La Corte d’appello avrebbe poi errato nel mancato, svolgimento dell’approfondimento istruttorio, riproponendo pedissequamente le conclusioni della Commissione Territoriale e del Tribunale e nella mancata considerazione dello sforzo compiuto dal richiedente per circostanziare la domanda, avendo i giudici di merito considerato il racconto erroneamente non credibile.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) – e), in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale”. La Corte d’appello non avrebbe adeguatamente utilizzato i poteri istruttori per valutare la condizione soggettiva del richiedente nel suo contesto socio-culturale, rigettando il ricorso sulla base di una generica non credibilità e inverosimiglianza.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto sol perché il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

E’ consolidato, ancora, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez.6, 25/07/2018, n. 19716). Non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso. Ancora, il venire meno della cooperazione istruttoria nel caso di inattendibilità “vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b),” – e ciò qualora, va ulteriormente specificato, la mancanza di tali presupposti emerga ex actis. Di converso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” (Cass. 2954/2020; Cass. 3016/2019). Alla luce di tali principi giurisprudenziali, si ritiene che la Corte d’appello abbia rispettato quanto richiesto da questa Corte. In primis, la mancanza di credibilità per il racconto del richiedente è adeguatamente motivata alla stregua di un giudizio complessivo e non frazionato e per tale ragione non è sindacabile. In secundis, il dovere di attivazione istruttoria è stato correttamente attivato per quanto concerne la domanda di protezione sussidiaria cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonostante il precedente giudizio di non attendibilità del racconto, deponendo, in base a fonti aggiornate ufficiali, per la mancanza di una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata in Costa D’Avorio.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del principio del non refoulement di cui agli artt. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra”. I giudici di merito avrebbero violato tale principio generale secondo cui ciascuno Stato ha il dovere di dare protezione a ogni straniero che si trovi esposto al rischio di perdere la vita nel caso di rientro in patria, prescinde dal fatto che ci siano o meno i presupposti per riconoscente la protezione internazionale.

Il motivo è infondato.

Invero la valutazione del giudice di merito concerne la domanda di protezione internazionale nelle sue varie forme, quale applicazione del principio richiamato dal ricorrente del non refoulement, ragione per cui le ipotesi per l’accoglimento dello straniero sono regolate in maniera esaustiva e esauriente in tale istituto nelle sue varie forme.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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