Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23903 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23903 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA

g4 4- e L

sul ricorso iscritto al n. 19758 del R.G. anno 2012
proposto da:
I.S.F.s.p.a.,

domiciliata in ROMA, via Maria Cristina 8 presso l’avv.

Goffredo Gobbi con l’avv. Alarico Mariani Marini del Foro di Perugia
che lo rappresenta e difende per procura speciale

ricorrente

contro
Comune di ROMA – Roma Capitale domiciliato in Roma via del
Tempio di Giove 21 presso l’avv. Luigi D’Ottavi che lo rappresenta e
difende per procura spexciale a margine del ricorso

contro ricorrente

Avverso la sentenza 905 in
data 24.02.2012 della Corte di Appello di Roma ; udita la relazione
della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE;
udito l’avv. D’Ottavi per il Comune; presente il P.M., in persona del Sost.
Proc. Gen. Dott.Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
La soc. I.S.F. – proprietaria di una vasta area (mq. 43.000) sita lungo la
via Tiburtina in Roma e sulla quale insistevano numerosi fabbricati ad
utilizzazione industriale cessata nonché sulla quale erano in corso di edificazione costruzioni ad uso alberghiero – posto che il Comune di Roma,
con atti G.M. 533/2005, aveva approvato il progetto di ampliamento del-

cút,

Data pubblicazione: 22/10/2013

4

la via Tiburtina con conseguente occupazione ed esproprio di una area di
essa ISF per mq. 976 (nelle tre particelle 2007-2008-2009 del foglio 290
del catasto comunale), ha convenuto il Comune innanzi alla Corte di
Appello di Roma per la determinazione della giusta indennità di esproprio contestando sia la inadeguata valutazione unitaria dell’area edificabile espropriata (C 22,2 a mq.) sia la omessa valutazione del deprezzamento della proprietà relitta.
Costituitasi l’Amministrazione Comunale e disposte ed acquisite due

motivazione e per quel che rileva in questa sede, 1) dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno posto che essa era afferente
non già la mera proprietà residua bensì le ricadute della interruzione
(cagionata dall’esproprio della fascia de qua) della costruzione degli edifici a destinazione alberghiera anche in termini di perdita di chances di
locazione del complesso e di contenzioso arbitrale con l’appaltatrice (e
per la somma adombrata di oltre C 48.450.000 complessivi); 2) privilegiato, nella valutazione di cui all’applicato dPR 327/2001, il criterio di
valorizzazione sintetico comparativo di cui alla prima CTU rispetto a
quello analitico ricostruttivo fatto proprio nella seconda indagine; 3) escluso che l’area residua avesse avuto reale deprezzamento per effetto
di uno spostamento dell’area di rispetto stradale posto che da un canto
si trattava di una limitazione a carattere generale della proprietà e che
dall’altro canto l’area ablata era pari al solo 0,44% dell’area relitta e che
la perdita delle opportunità di sosta era agevolmente compensabile con
una rimodulazione d’uso delle aree esistenti; 4) pertanto determinato la
complessiva indennità di esproprio per i mq. 976 ablati in C 166.407,20
della quale somma ha ordinato il deposito nella forma di legge.
Per la cassazione di tale sentenza ISF ha proposto ricorso il
6.09.2012 dispiegando tre articolati motivi ai quali ha opposto difese il
Comune di Roma con controricorso 22.10.2012.
Il relatore ha ritenuto di dover proporre il rigetto per manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., posto che la
Corte di Roma nella impugnata sentenza ha statuito su tutte le domande
facendo puntuale, esatta e motivata applicazione – contrariamente alla
opinione della ricorrente ISF – dei principii posti da questa Corte.
Il difensore di ISF ha depositato argomentata dichiarazione di rinunzia al mandato (atti 4 Aprile e 30 Maggio 2013), alla quale non è seguita sostituzione.
OSSERVA

Ritiene il Collegio condivisibile la relazione.

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CTU, la Corte di Roma con sentenza 24.2.2012 ha, all’esito di articolata

Il primo motivo censura la decisione di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta con riguardo agli effetti dannosi
dell’esproprio sulle aree residue in termini di pregiudizi diretti e riflessi
sulle costruzioni in atto e sulle opportunità cessate. Invoca la giurisprudenza di questa Corte sulla unicità della vicenda espropriativa nel caso
(occorrente nella specie) di ablazione parziale e rammenta la riconduzione dei danni diretti e traslati sempre a pregiudizio indennizzabile.
Rammenta la inconferenza del nomen juris “risarcitorio” usato dalla par-

pretazione della domanda, sulla quale la Corte di merito ha espresso la
sua valutazione di avvenuta

mutatio libelli

nelle conclusioni del

9.6.2011, la Corte romana ha rettamente ricusato di decidere comunque, e quale giudice in unico grado, su di una pretesa a contenuto risarcitorio quale quella afferente i danni da arresto della costruzione, da rescissione contrattuale, da perdita di

chances,

da contenzioso con

l’appaltatore: ha infatti ben rammentato l’area peculiare della sua competenza quale giudice della “giusta indennità” di esproprio anche le volte
in cui l’indennizzo avesse, come nella specie, a correlarsi ad una ipotesi
di decremento di valore da relitto; ha dato seguito alla giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo S.U. 10502/2012 e Cass. 9541/2012) avendo implicitamente accertato che quei danni prospettati come afferenti il
deprezzamento della residua proprietà erano estranei al nesso causale
interno alla vicenda ablativa. Né può mancarsi di rilevare che ben spetta
alla Corte di legittimità – come ha proposto il relatore al Collegio – anche integrare od emendare la motivazione in diritto della sentenza impugnata pervenendo pertanto alla chiara affermazione della netta estraneità dal thema decidendum sottoposto dalla domanda ex art. 40
legge 2359/1865 o ex art. 33 dPR 327/2001 – che predicano l’incidenza
dell’esproprio su un immobile a carattere unitario – dei danni prospettati come rivenienti ad attività costruttive e gestionali relativi a immobili
insistenti sull’area assai vasta non espropriata, posto che tale tipologia
di danni ulteriori o “trasversali” può essere sottoposta all’ordinario giudizio articolato nei due gradi di merito.
Il secondo motivo – da ritenersi subordinato al primo – si duole
della violazione dell’art. 33 dPR 327/2001 perpetrata con il diniego di
ingresso alla domanda di deprezzamento indotta dal trasferimento sul
residuo delle limitazioni a carattere generale preesistenti. Il motivo nega siffatta pretesa generalità e conclama la cogenza di una diversa interpretazione in coerenza con il precetto del P.P. della CEDU.

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te attrice. La censura è priva di alcun fondamento. Al di là della inter-

Il motivo è privo di fondamento. La sentenza, facendo puntuale applicazione della giurisprudenza di questa Corte (dalla citata Cass.
7668/1999 alle più recenti Cass. 2810/2006 e 26357/2011), ha esaminato l’intervento di traslazione de quo, ne ha considerato il carattere indiscutibilmente generale e cogente ope legis, ha aggiunto la considerazione afferente la irrilevanza quantitativa del fenomeno e la agevole compensabilità del sacrificio di utilizzazione. Il motivo reitera generiche ed astratte affermazioni e non si fa carico di esaminare le specifiche

levanza pratica del suo impatto.
Il terzo motivo, infine, contesta la decisione della Corte romana di
far capo alla valutazione dell’area alla stregua del criterio sintetico comparativo applicato nella prima relazione peritale. La Corte ha argomentato espressamente sulla scarsa persuasività del criterio seguito dal perito
nella seconda relazione ed ha indicato le ragioni fondanti tale scarsa attinenza alla specie (il carattere affatto virtuale dei costi e delle volumetrie realizzabili – la loro estensione indebita alle particelle espropriate,
vocate ad aree di sosta e manovra ed a zona di rispetto). Ha quindi ritenuto plausibile il metodo e congrui i risultati di cui alla prima CTU.
Ebbene tali scelte, adottate in puntuale coerenza con i principii (Cass.
1161 e 12771/2007) sono nel motivo, e come puntualmente rilevato
dal controricorrente Comune, criticate genericamente e senza neanche
farsi carico della specifica contestazione per illogicità delle appena riferite considerazioni.
Si rigetta pertanto il ricorso con le conseguenze dovute in tema di
spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soc. ISF a corrispondere al Comune di
Roma C 7.200 (C 200 per esborsi) oltre IVA e CPA per spese di lite.
Così deciso nella c.d.c. della Ses Sezione Civile il 24.09.2013.

concrete valutazioni di generalità del fenomeno di trasferimento e di irri-

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