Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23903 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2152/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO RTM IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 89/09/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 20/11/07, depositata l’01/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna, n. 89 in data 20-11-2007, depositata il 1/12/2008, confermativa della sentenza della CTP di Bologna che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento relativo ad una ripresa di IVA per l’anno 1993 nei confronti del Consorzio RTM, riducendo la pretesa fiscale alla metà.

Il Consorzio non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo la Agenzia deduce vizio di motivazione ella sentenza in ordine a tre punti: 1) la ritenuta fondatezza di aumenti tariffari che l’Ufficio considerava inesistenti, non essendo mai stati deliberati dal Consorzio; 2) la ritenuta parziale inattendibilità dei calcoli di sovrafatturazione operata dall’Ufficio sulla base dei dati rilevati dai cronotachigrafi degli automezzi; 3) la ingiustificata riduzione del 50% della imposta senza la esposizione di alcun criterio logico a sostegno.

I primi due rilievi sono inammissibili in quanto su tali punti la sentenza formula motivazioni di per sè prive di vizi logici risolvendosi le censure dell’Ufficio in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

Il terzo è palesemente fondato.

La Commissione ha infatti ritenuto di confermare in mancanza di nuove emergenze in appello, l’assunto di primo grado, secondo cui, essendo certo che vi fossero state delle sovrafatturazioni, ma essendone incerto, ad avviso della CTP, l’ammontare, la stessa Commissione di primo grado aveva ridotto in via equitativa l’importo dell’IVA addebitata dall’Ufficio in ragione del 50% annullando altresì le sanzioni irrogate. E’ evidente la assoluta carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia, in quanto la CTR non da conto del quadro probatorio giustificante la valutazione di incertezza evidenziata, ed inoltre non spiega il ricorso all’equità, escluso nel processo tributario se non nei ristretti limiti consentiti dalla legge (v., Cass. n. 24520 del 2005) anzichè ai principi regolanti l’onere della prova, rilevanti in relazione alla natura in primo luogo impugnatoria del procedimento in detta materia, ove il giudice ritenga, con adeguata motivazione sul punto, di non essere in grado di decidere la causa sulla base della prove in atti”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Emilia-Romagna che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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