Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23903 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. III, 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29487-2019 proposto da:

J.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO RIZZATO;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. J.M., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di aver abbandonato la casa familiare all’età di sedici anni a causa dell’atteggianiento ostile del patrigno. Si recò dapprima in Mauritania dove svolse lavori saltuari tentando successivamente di rientrare nella propria casa a Birkama. Non avendo ricevuto accoglienza si traferì in Libia dove venne sequestrato ed imprigionato per cinque mesi. In occasione di un attacco di milizie contrapposte a quelle che lo imprigionavano riuscì a fuggire e per paura di essere catturato e torturato, decise di abbandonare il paese giungendo in Italia nel luglio 2017. La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento J.M. ha proposto ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia, che, con Decreto n. 7506 del 2019 del 17 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni di abbandono del proprio paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di un fondato pericolo per il richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza non essendo rinvenibile in Gambia una condizione di violenza generalizzata: le fonti, infatti, riferiscono un relativo miglioramento delle condizioni socio-politiche a seguito dell’elezione del nuovo presidente (OMISSIS);

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter rilevare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella che il ricorrente sembra aver condotto nel paese d’origine. In particolare la sporadica attività lavorativa svolta in Italia, con retribuzione inidonea a garantire una vita dignitosa, dimostrava che il ricorrente si trovasse in una situazione non dissimile a quella vissuta in Gambia, allorquando svolgeva lavori saltuari.

4. Avverso il decreto del Tribunale di Venezia, J.M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale adeguatamente valorizzato l’alto tasso di povertà presente in Gambia e gli episodi di violenza e di repressione dei diritti umani verificatisi anche a seguito delle elezioni di (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello, in adempimento al suo obbligo di collaborazione istruttoria, ha svolto un attento esame circa le condizioni socio-politiche del paese di provenienza del richiedente, ai fini della valutazione sella sussistenza di situazioni di conflitto armato generalizzato tramite la consultazione di fonti ufficiali (COI) pertinenti ed aggiornate al momento della decisione.

Diversamente, il ricorrente si riferisce a circostanze non più esistenti (la presidenza di Yahya Jammeh) ed a fonti non più attuali (Report di Amnesty International del 2016/7) che, pertanto, sono irrilevanti in questa sede.

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. L’indelensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n.

4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA