Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23902 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23902 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19666 del R.G. anno 2012
proposto da:
INTERNULLO Rosario,

domiciliato in ROMA,

via Tuscolana 339

presso l’avv. Bruno Cassarà con l’avv. Giacomo Russello del Foro di
Gela che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ricorrente contro
intimato –

Comune di GELA

avverso le sentenze 408 in data 9.12.2006 e 67 in data 30.05.2011
della Corte di Appello di Caltanissetta ; udita la relazione della causa
svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il
P.M., in persona del Sost.Proc. Gen.Lucio Capasso che ha concluso
come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
I signori Internullo (Rosario, Gianluca Salvatore, Massimo Claudio) comproprietari di tre fondi siti nel Comune di Gela e da questo occupati per
un’area di mq. 20.000 a far tempo dall’immissione in possesso del
13.5.1999, con citazione del 14.6.2004 convennero il Comune e la società delegata e beneficiaria dei suoli (per la realizzazione di un PEEP)

i

A

Data pubblicazione: 22/10/2013

innanzi alla Corte di Caltanissetta proponendo domande di opposizione
alla stima e di determinazione della indennità di occupazione legittima.
Costituitisi il Comune e la Cooperativa Residence ’91, la Corte di Appello
ha emesso sentenza non definitiva in data 9.12.2006 nella quale, per
quel che occupa, ha affermato che la Cooperativa non aveva alcuna legittimazione e pertanto andava estromessa, che l’opposizione alla stima
era tempestiva, che iniziata l’occupazione il 13.5.1999 alla sua scadenza
triennale (quale assegnata dal decreto 103/99), e non essendo stati e-

quale era intervenuto tardivamente il 10.5.2004,

che se pertanto

l’opposizione alla stima era inammissibile per tardività spettava la indennità di occupazione legittima per l’indicato periodo e sulla base degli
interessi legali calcolati sulla indennità virtuale, che con separata ordinanza si provvedeva al prosieguo.
Con sentenza definitiva 30.5.2011, la Corte di Caltanissetta ha quindi
affermato che a nulla rilevava allegare che il TAR, chiamatosi a pronunziare, sull’impugnazione degli atti della procedura e segnatamente sulla
censura di nullità per tardività del decreto di esproprio del 10.5.2004,
aveva con sentenza 16.7.2009 inter partes

ritenuto tempestivo detto

decreto in forza delle proroghe ex lege (art. 22 L. 158/91 e 4 L. 166/02),
che infatti si trattava di una pronunzia di rigetto che in nulla incideva
sulla domanda di opposizione alla stima proposta; che pertanto andava
determinata la sola indennità di occupazione legittima sulla indennità
virtuale di C 750.000 (in ragione di un valore di area edificabile pari ad C
37,50 a mq.) e pertanto nella somma di C 65.116,44 della quale si ordinava il deposito.
Per la cassazione della prima sentenza, della quale era stata proposta
tempestiva riserva di ricorso (a verbale 17.1.2007) , Internullo Rosario
ha proposto ricorso nel quale ha anche impugnato la seconda sentenza
in via derivata. Al ricorso, notificato ritualmente il 13.7.2012, non ha
opposto difese l’intimato Comune di Gela. Il relatore ha proposto
l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Si premette il rilievo della corretta instaurazione del giudizio da parte del
solo espropriato Internullo Rosario, non essendo gli altri due soggetti
della lite litisconsorti e l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima per
l’esproprio delle loro proprietà indivise essendo estensibile nei suoi effetti (Cass. 25966/2009 — 6873/2011 — 7777/2012).
Il ricorso che denunzia, con rituale formulazione di quesito avverso la
decisione del 9.12.2006, violazione del giudicato – per avere la Corte di

2

messi decreti di proroga, non era stato adottato il decreto di esproprio, il

merito erroneamente assunto la estraneità dalla propria decisione della
questione posta nel procedimento concluso dal decisum di cui alla prodotta sentenza del TAR, successivamente munita di forza di giudicato, là
dove rigettava l’impugnazione dichiarando legittimo per tempestività il
decreto di esproprio – è da ritenersi accoglibile.
L’erronea esclusione del tempestivo intervento del decreto di esproprio
(per l’erronea disattenzione alla sussistenza della proroga ex lege della
occupazione in corso sino al compimento del quinquennio) ha invero trovato la contraria statuizione della tempestività dell’esproprio da parte
del giudice amministrativo ( la sentenza del TAR 1319/2009). E non si
scorge quale rilievo abbia il fatto (considerato nella sentenza definitiva)
che la sentenza di detto giudice sia stata di “rigetto” della impugnazione
degli atti della procedura espropriativa. Si è trattato di una sentenza del
G.A. bensì successiva alla statuizione non definitiva qui impugnata ma
anteriore alla decisione definitiva e comunque anteriore alla conclusione
del rapporto impugnatorio vertente proprio sulla statuizione non definitiva. E tale sentenza ha accertato, appunto rigettando l’impugnazione
dell’Internullo, proprio la esistenza e piena legittimità dell’esproprio del
2004 a cagione della proroga legale della occupazione legittima che, di
contro, erroneamente, la sentenza non definitiva qui impugnata aveva
escluso (e si richiamano Cass. 11406 e 2775 del 2012, 9524 del
2011). Ditalchè vuoi per l’invocato ed indiscutibile giudicato sulla tempestività della espropriazione del 10 maggio 2004 vuoi per la commessa
evidente disapplicazione delle norme di legge sulle proroghe della occupazione de qua, tali da estenderne la legittimità di due anni e pertanto
da rendere la durata quinquennale (da 13.5.1999) assolutamente coerente con la tempestiva adozione del decreto 10.5.2004, emerge quindi
la erroneità della decisione 9.12.2006 dall’Internullo impugnata innanzi
a questa Corte, che ha ritenuto inammissibile la opposizione alla stima.
Si cassano pertanto sia la sentenza non definitiva contenente detta errata statuizione sia la pur impugnata sentenza definitiva 30.5.2011 per la
parte in cui ha limitato la decisione sulle domande alla sola indennità di
occupazione legittima. Le spese anche di questo giudizio di legittimità
andranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 24.09.2013.

4.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA