Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23902 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23902

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23032 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura speciale D.G.A.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Salvatore D’Orso (C.F.: DRS SVT 56M16 L049R);

– ricorrente –

nei confronti di:

COCOMERO’S CLUB S.r.l. in liquidazione, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce –

Sezione distaccata di Taranto n. 160/2016, pubblicata in data 24

marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 luglio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cocomeròs Club S.r.l. in liquidazione ha agito in giudizio nei confronti del concessionario per riscossione dei tributi Equitalia Sud S.p.A. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), proponendo opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi in relazione ad una procedura di riscossione nell’ambito della quale erano stati iscritti due provvedimenti di fermo amministrativo su veicoli di sua proprietà.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Taranto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai motivi di opposizione riguardanti le cartelle di pagamento riferibili a crediti tributari, ha rigettato i motivi di opposizione agli atti esecutivi riguardanti le cartelle di pagamento riferibili a crediti non tributari, ed ha invece accolto l’opposizione all’esecuzione in relazione alle cartelle di pagamento riferibili a crediti non tributari per i quali erano stati trascritti i provvedimenti di fermo amministrativo dei veicoli, dichiarando l’invalidità di detti provvedimenti, nei limiti dell’importo di Euro 27.820,88.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione di staccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

E’ logicamente preliminare, ed assorbente, l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla prova della notificazione delle cartelle di pagamento che hanno preceduto l’iscrizione dei provvedimenti di fermo amministrativo in contestazione, dal momento che il primo motivo si fonda sul presupposto che tale notificazione sia regolarmente avvenuta.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con le precisazioni che seguono.

La decisione impugnata richiama e dichiara di volersi conformare ai principi di diritto enunciati da questa Corte (cui va data continuità, ad avviso del collegio) in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c..

In base a detti principi: a) “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 – 01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 – 01, quest’ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione); b) “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Rv. 612545 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573642 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006, Rv. 588190 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011, Rv. 620331 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 – 01, la quale espressamente afferma che il giudice “non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.”).

In concreto, però, i suddetti principi non sono stati correttamente applicati dalla corte di merito.

Va premesso che la fattispecie procedimentale prevista dalla disposizione di cui all’art. 2719 c.c. (che si articola a partire da uno specifico disconoscimento della conformità tra l’originale di un determinato documento e la copia fotostatica prodotta in giudizio dello stesso, e richiede la successiva produzione dell’originale, ovvero, in mancanza, una valutazione in concreto da parte del giudice in ordine alla conformità contestata, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi) è espressamente destinata ad operare nelle sole ipotesi in cui la conformità della copia del documento all’originale non sia certificata da un pubblico ufficiale.

La valutazione della conformità delle copie fotostatiche agli originali dei documenti riprodotti – in mancanza di certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale – va compiuta in concreto dal giudice, prendendo in considerazione gli specifici elementi di difformità oggetto della contestazione, eventualmente sulla base degli elementi istruttori disponibili, ed utilizzando anche elementi presuntivi.

Nella specie, la corte di appello ha escluso che potesse ritenersi sussistente una vera e propria certificazione proveniente da pubblico ufficiale di conformità delle copie prodotte agli originali.

Va precisato che i giudici di merito non hanno negato in radice il potere dell’agente della riscossione – quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – di attestare la conformità delle copie degli atti originali in suo possesso, ma si sono limitati al rilievo per cui le attestazioni nella specie prodotte non facevano riferimento direttamente agli originali ma “a non meglio specificate risultanze informatiche”: si tratta cioè di un giudizio di fatto attinente alla idoneità certificatoria della specifica attestazione prodotta in giudizio, giudizio non censurabile nella presente sede, e comunque non specificamente censurato.

La ricorrente sul punto si è infatti limitata ad invocare una disposizione (D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5) che a suo dire consentirebbe all’agente della riscossione di certificare, ai fini della procedura, la conformità di atti e documenti presenti nei propri archivi e riprodotti tramite strumenti informatici. Ma la suddetta disposizione non era vigente al momento dei fatti (essa aveva infatti introdotto l’art. 91-bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo abrogato con il D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha sostituito l’intero titolo 2^ del D.P.R. in questione), e comunque non sarebbe potuta venire in rilievo nella fattispecie, dal momento che – come appena precisato – nella sentenza impugnata si nega in realtà che la certificazione apposta a margine delle copie fotografiche delle relazioni di notificazione e degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio possa ritenersi riferibile agli originali (cartacei) dei relativi documenti, come sarebbe stato necessario, anche ai sensi della norma in questione.

La corte di appello ha peraltro confermato la decisione del giudice di primo grado che – di fronte al disconoscimento operato da parte opponente ai sensi dell’art. 2719 c.c., e senza neanche dar conto dello specifico oggetto di tale disconoscimento – si era limitato ad osservare che dette copie “non recano una certificazione di conformità ai loro originali compiuto da un pubblico ufficiale, in quanto vi è apposta in calce soltanto una dichiarazione di conformità a non meglio specificate risultanze informatiche”, aggiungendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto documentare altresì che le copie in questione si riferivano effettivamente alle cartelle in contestazione.

Orbene, con riguardo a quest’ultimo punto si deve ribadire che la relata di notificazione della cartella di pagamento, in base ai modelli ministeriali approvati, riporta il numero della cartella stessa (onde, secondo quanto già affermato da questa Corte “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”: cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235, nonchè Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione). Tanto chiarito, risulta evidente che la corte di merito ha omesso del tutto la valutazione dell’oggetto specifico del disconoscimento e soprattutto l’accertamento in concreto – in base agli elementi istruttori disponibili ed alle presunzioni nella specie applicabili – della conformità o meno agli originali delle copie prodotte delle relate e degli avvisi, limitandosi a riscontrare la mancanza di una certificazione di conformità di un pubblico ufficiale.

Ha cioè negato la conformità tra copie ed originali cartacei dei documenti rilevanti ai fini della decisione, esclusivamente sulla base di quello che in realtà costituisce proprio il presupposto (negativo) per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 2719 c.c., vale a dire la mancanza di una certificazione di conformità proveniente da un pubblico ufficiale: ma proprio tale mancanza le avrebbe in realtà, al contrario, imposto di procedere all’accertamento in concreto di tale conformità, secondo l’interpretazione fornita da questa Corte e in precedenza illustrata.

In tal modo è stata quindi falsamente applicata la disposizione stessa.

La sentenza va pertanto cassata affinchè, in sede di rinvio, si proceda all’accertamento della conformità agli originali delle copie prodotte degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, valutando in concreto la sussistenza delle specifiche difformità dedotte dall’opponente e accertando, anche in base agli elementi presuntivi disponibili (tra i quali certamente va dato il giusto rilievo – anche laddove non sia possibile considerarla una vera e propria certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 2715,2716 e dello stesso art. 2719 c.c. all’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso), in base ai seguenti principi di diritto:

“in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione)”;

“laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice – anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli originali proveniente da pubblico ufficiale, tale da eliminare ogni questione – non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo, l’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso”.

2. E’ accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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