Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23901 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 25/09/2019), n.23901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1766-2018 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA Z.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA SCARNATI, rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTIAN

MOLARO, FRANCESCO SILVESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 318/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata Agraria, adito in sede di riassunzione, con sentenza n. 715/2016, pubblicata il 22 settembre 2016, risolse il rapporto di “concessione” ((OMISSIS)) di area demaniale per uso agricolo instauratosi tra il Ministero della Difesa e Z.G., coltivatrice diretta, titolare dell’omonima azienda agricola, per inadempimento di quest’ultima e la condannò all’immediato rilascio del bene di cui alla concessione e alle spese di quel grado.

Avverso tale sentenza l’Azienda Agricola Z.G. propose appello del quaòe il Ministero della Difesa chiese fosse dichiarata l’inammissibilità.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 318/17, depositata il 29 giugno 2017, rilevato che, con l’unico motivo di gravame proposto, l’appellante aveva sollevato per la prima volta la questione di giurisdizione, sostenendo la sussistenza della giurisdizione del G.A., e ritenuto che ormai sulla questione si era formato il giudicato cd. implicito, avendo quella stassa Corte di appello, con sentenza n. 363/2015, non impugnata, dichiarato in relazione alla controversia all’esame la competenza funzionale del Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata Agraria, davanti alla quale la causa era stata riassunta e decisa con la sentenza appellata in quella sede, dichiarò inammissibile l’appello e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’Azienda Agricola Z.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGICNI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che ancorchè la notifica del ricorso risulti diretta al Ministero intimato presso l’Avvocatura Distrettuale di Trieste e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. sez. un., O.I. n. 608 del 15/01/2015; Cass., O.I., n. 19826 del 26/07/2018), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il processo senza disporre la rinnovazione di tale notifica (Cass., ord., n. 15106 del 17/06/2013; Cass., orci., n. 12515 del 21/05/2018; v. anche Cass., sez. un., ord., n. 6826 del 22/03/2010), stante l’improcedibilità e, comunque, la manifesta infondatezza dell’unico motivo di ricorso per le ragioni appresso indicate.

2. Ed invero non risulta essere stata depositata, fino all’adunanza in camera di consiglio, l’asseverazione – munita di sottoscrizione autografa del difensore – di conformità agli originali della relata di notifica del ricorso a mezzo pec nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, pur essendo il destinatario della notificazione a mezzo pec rimasto, invece, solo intimato (arg. ex Cass., sez. un., 24/09/2018, n. 22438), il che, peraltro, non consente neppure di verificare la tempestività della proposizione del ricorso, con le conseguenti ricadute anche in tema di inammissibilità del ricorso in parola.

3. A quanto precede va aggiunto, per completezza, che l’unico motivo del ricorso, con il quale di deduce “nullità della sentenza per difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c., a favore del giudice amministrativo” è manifestamente infondato, per intervenuto giudicato implicito in tema di giurisdizione.

Da quanto rappresentato dalla stessa parte ricorrente in ricorso e da quanto risulta nella sentenza impugnata in questa sede, la decisione n. 363/2C-15 della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata Agraria, non risulta essere stata impugnata con conseguente formazione di giudicato implicito sulla giurisdizione.

Peraltro, riassunta la causa, dal Ministero della Difesa, dinanzi al Tribunale dichiarato competente, proprio l’attuale ricorrente – come rappresentato dalla stessa in ricorso (v. ricorso p. 3 e 5) – ha, ancora in quella sede, rivendicato la fondatezza dell’eccezione di competenza della Sezione specializzata agraria, già formulata in primo grado e accolta dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di appello con la già richiamata sentenza n. 363/2015.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, rilevato che dagli atti il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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