Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23901 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23901 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17378 del R.G. anno 2011
proposto da:
FARAONE Felice,

domiciliato in ROMA, viale delle Milizie 22 presso

l’avv. Claudia Zaccherini con l’avv. Antonino M.Rizzo del Foro di
Messina che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ricorrente contro
Consorzio per le Autostrade Siciliane ,

domiciliato in Roma via

Donatello 23 presso l’avv. Piergiorgio Villa con l’avv. Filippo Marcello
Siracusano del Foro di Messina che lo rappresenta e difende per procura
contro ricorrente

a margine del controricorso

Carige Assicurazioni s.p.a. domiciliata presso la Corte di Cassazione
cancelleria con l’avv. Carlo De Francesco del Foro di Messina che la
rappresenta e difende per procura a margine

controricorrente

avverso la sentenza n. 320 in data 29.05.2012 della Corte di
Appello di Messina ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c
del 24.09 .2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; uditi gli avv.ti A.Rizzo e
P.Villa ; presente il P.M., in persona del Sost Proc.Gen. Lucio Capasso
che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.

eT

Data pubblicazione: 22/10/2013

Con citazione del 17.09.1999 Faraone Felice, proprietario di una vasta
area edificabile sita in Messina loc. Annunziatella prossima al tracciato
stradale Messina-Catania, ha esposto che dalla inadeguata conformazione della condotta, parallela al tracciato e destinata alla raccolta delle
acque reflue, erano derivate frequenti esondazioni con invasione della
sua area ed ha pertanto convenuto innanzi al Tribunale di Messina il
Consorzio per le Autostrade Siciliane e chiesto la sua condanna al dovuto
indennizzo ex art. 46 legge 2359 del 1865, alla refusione di lire 150 mi-

contenimento a difesa del fondo, al risarcimento dei danni per deprezzamento del fondo.
Costituitosi il Consorzio, il Faraone ha chiesto anche la concessione di
una ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. per la esecuzione di immediati
lavori di ripulitura del canale ma, prendendo atto della precisazione da
parte dell’attore della avvenuta eliminazione ad opera del Consorzio, e
per effetto di lavori medio tempore effettuati, della esigenza di nuovo
intervento, il G.I. non ha dato corso alla richiesta. Con la successiva
memoria ex art. 183 c. 5 c.p.c. il Faraone ha quindi precisato la domanda chiedendo il pagamento sia di lire 22.558.000 per ristoro delle spese
di pulitura sia di lire 450.000.000 per mancato reddito dall’affitto
dell’immobile nel periodo tra 11/1998 e 4/2001, successivamente precisando essersi trattato di mera emendatio libelli.
Il Tribunale con sentenza 2.4.2008 ha dichiarato inammissibili le domande poste nella memoria ex art. 183 c. 5 c.p.c. ed ha condannato il
Faraone alla refusione delle spese processuali.

La Corte di Messina,

esaminando i due motivi di appello del Faraone, con sentenza 29.5.2012
ha respinto l’impugnazione compensando le spese del grado.
Nella motivazione della pronunzia la Corte di Appello ha affermato: che
le censure sulla qualificazione della domanda introdotta nella memoria
del 28.4.2003 erano prive di idoneità a superare la esattezza degli argomenti adottati dal primo giudice, restando affatto inconferenti le critiche alla qualificazione dell’esito del ricorso ex art. 700 c.p.c., che parimenti infondate erano le censure afferenti la valutazione di inammissibilità operata dal primo giudice in relazione alle domande formulate nella
memoria ex art. 183 c. 5 c.p.c., che, infatti, se la domanda risarcitoria
per decremento di valore degli immobili posta in citazione era collegabile
al fatto generatore dei danni (le ripetute esondazioni), quelle articolate
con la detta memoria non si correlavano alla stessa causa petendi ma ad
un fatto nuovo, quello del danno da mancata conclusione di un contratto
di locazione con la SDA, pervero integrante richiesta risarcitoria da lucro

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lioni quale importo dei costi necessari alla costruzione di una barriera di

cessante, che anche la censura di cui al secondo motivo era infondata
posto che non vi era prova di sorta del deprezzamento di valore delle
aree interessate dalle esondazioni, vieppiù considerando che la prodotta
CTP afferiva al periodo 1996-1997 nel mentre la domanda era stata limitata al periodo 1998-2001.Per la cassazione di tale sentenza il Faraone
ha proposto ricorso il 4.7.2012 cui il Consorzio intimato ha opposto difese nel controricorso 25.9.2012. Il relatore ha proposto la reiezione di entrambi i motivi posti in ricorso , manifestamente infondati. La difesa del

OSSERVA
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato
Il primo motivo , che reca alla pag. 5 una rubrica che denunzia la violazione degli artt. 183 c. 5 – 112-115-116 c.p.c., formula doglianze sulla
errata conseguenza tratta dalla rinunzia alla domanda proposta per indennizzo da realizzazione di “argine”. Il motivo, dopo aver descritto
(pag. 6) l’interesse sotteso alla originaria domanda, lamenta la formula
adottata in sentenza per prendere atto della avvenuta rinunzia ad essa
né essendo stata adottata la dovuta formula della cessazione della contesa né essendo stata adottata la dovuta condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il motivo, come proposto in relazione, è inammissibile. Da un canto non si scorge alcun interesse impugnatorio alla adozione di una più corretta formula in relazione agli effetti della scelta abdicativa. Dall’altro canto la rivendicazione di un “diritto” alla refusione delle
spese per soccombenza virtuale del Comune (il quale con l’intervento di
manutenzione dell’argine avrebbe eliminato sua sponte la denunziata
ragione di danno) è pretesa indeterminata quanto inconsistente: la censura propone che sia la Corte di legittimità ad individuare, in luogo dei
giudici del merito, una chiara “ammissione di responsabilità” del Comune nella esecuzione del comportamento assunto a ragione della rinunzia
della parte attrice e pertanto sollecita una valutazione di soccombenza
virtuale che il primo giudice così come quello del gravame non avrebbero
ritenuto di riscontrare. La improponibilità di un tale intervento valutativo
neanche si avvede, peraltro, del fatto che la Corte di Appello ha tenuto
conto degli sviluppi processuali della vicenda disponendo che sulla loro
base si compensassero, per ragioni di opportunità, le spese del grado.La
memoria finale del Faraone nulla aggiunge a tali considerazioni di cui
alla relazione, che imputa di essere caduta inconsapevolmente nella accettazione della ricostruzione della vicenda operata in Corte di Appello in
base a parziale e distorta lettura dei fatti. E pare appena il caso notare
che il detto travisamento neanche è denunziato nel motivo.

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Faraone ha sottoposto a critica la relazione

Il secondo motivo, rubricato a pag. 8 come denunzia di violazione degli
artt. 112-115-116 c.p.c., lamenta che la domanda risarcitoria per diminuito valore degli immobili oggetto di ripetute esondazioni sia stata anche dalla Corte di Appello ritenuta “nuova” perché sarebbe stata originata dalla nuova prospettazione della causa del lucro cessante (la impossibilità di stipulare una locazione dell’immobile). Il motivo si diffonde nel
sostenere la piena comprensibilità nella causa petendi esposta in citazione anche di tal prospettazione dei danni (sol precisati) e nel ribadire
la natura di mera emendatio relativa ad essi (pag. 9 – A), nel rammen-

nel ricordare diffusamente la giurisprudenza di legittimità al proposito
espressa (pag. 11). Manca però il motivo di censurare in modo puntuale
la ben chiara ratio della sentenza per la quale la novità starebbe nella
riarticolazione della domanda risarcitoria in termini di perdita di chances
locatizie. Manca ancor più il motivo – proprio là dove genericamente
(pag. 12) sottopone alla Corte di legittimità questioni di valutazione della CTU e delle assunte prove orali – di contestare come illogica la chiara
affermazione fatta in sentenza per la quale proprio la CTP Barnà, sulla
quale si sarebbe fondata la prova della (nuova) pretesa risarcitoria, sarebbe stata affatto irrilevante al fine, dato che proprio detta CTP avrebbe
fatto riferimento alla situazione del fondo nell’anteriore periodo 19961997. In sostanza il motivo, che assomma inammissibili proposte di rivalutazione dei fatti a palesi omissioni di critica del passaggio decisivo
della sentenza, appare affatto fuor di segno. La memoria finale del Faraone tenta di indurre a diversa conclusione in ordine alla asserita novità
della domanda da perdita di chances invitando la Corte a scrutinare
quelle istanze, quegli atti, quelle domande in modo diverso da quello,
parziale e distorto, operato in sentenza e ricavandone la convinzione che
nessuna domanda nuova venne mai proposta: ad avviso del Collegio si
tratta di non condivisibili tentativi di indurre il Collegio ad assumere il
ruolo della terza istanza di merito, affatto estraneo alla sede di legittimità.
Si rigetta dunque il ricorso, disponendosi la compensazione tra tutte le
parti delle spese di giudizio apparendo condivisibile – anche per questa
sede – la motivazione di compensazione esplicitata in sentenza a pag.
14.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella c.d.c. del 24.09.2013.

tare il riscontro peritale alla affermata inagibilità negli anni 1998-2001,

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