Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23901 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ALBERGO TERMALE CIORRA SRL con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale alle liti in Notaio Ernesto Narciso del 13.04.2000

rep. 5242 racc. 1815, dall’Avv. Salvatore Coletta, nel cui studio, in

Roma, Viale G. Mazzini, 55, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFORTE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/40/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40, in data

30/01/2008, depositata il 04 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 12756/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 44/40/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, il 30.01.2008 e DEPOSITATA il 04 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della società, ritenendo legittimo il procedimento impositivo ed infondate le doglianze della contribuente.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento TARSU dell’anno 2003, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., art. 118 relative disp. att. e mancanza di motivazione, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7.

3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 bis – Il ricorso, sembra, possa essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi, risolvendosi in un generico interpello, non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., posto che entrambi i mezzi non si concludono con la esplicita formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, il profilo di censura con cui si deduce la mancanza di motivazione, non appare soddisfare i requisiti di legge (SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007), sia perchè non risultano adeguatamente indicati i precitati elementi, indispensabili per legittimare la censura per vizio di motivazione, sia pure perchè, essenzialmente, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame nel merito, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata (Cass. n. 5767/1999, n. 8028/1998, n. 5537/1997, n. 900/1996) ed in una, altrettanto, inammissibile denuncia di erronea valutazione delle prove (Cass. n. 2722/1995, n. 12960/1997 n. 3904/2000).

4 ter – Va, altresì, considerato che le prospettate doglianze appaiono genericamente formulate, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003) e che il ricorrente per cassazione è tenuto a rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

5-1 motivi del ricorso non sembrano in linea con i richiamati principi, per cui si ritiene che possa essere definito in camera di consiglio, con declaratoria di inammissibilità e, comunque, di rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA