Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23901 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23901

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19347 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

D.N.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Alberto Seggio (C.F.:

SGGLRT74M02D960Q);

– ricorrente –

nei confronti di:

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: (OMISSIS), in persona del

rappresentante per procura R.C., quale rappresentante di

CALLIOPE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Mario Volante

(C.F.: VLNMRA56R29G273G);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n.

1169/2015, pubblicata in data 27 luglio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 20 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.N.G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso il precetto di pagamento intimatole dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento.

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la D.N., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso Cerved Credit Management S.p.A., quale rappresentante di Calliope S.r.l. (che si era resa cessionaria, in corso di causa, del credito oggetto di lite).

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, notificato tardivamente (in data 29 settembre 2016, e dunque oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, avvenuta in data 27 luglio 2016, non applicandosi la sospensione dei termini per il periodo feriale in materia di opposizione all’esecuzione).

2. Per quanto attiene all’oggetto del ricorso, la Corte rileva, in via del tutto pregiudiziale, che la sentenza di primo grado è stata pronunziata (come precisato dalla stessa ricorrente) in data 14 dicembre 2007, e cioè in data successiva alla modificazione dell’art. 616 c.p.c., operata con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, che ha escluso l’impugnabilità delle sentenze in materia di opposizione all’esecuzione – così equiparandone il regime a quelle rese in materia di opposizione agli atti esecutivi – ma anteriormente alla operatività della ulteriore modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, che ha soppresso la richiamata previsione di non impugnabilità, limitatamente ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009.

Dunque la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione, e l’appello avverso la stessa era certamente inammissibile (ex multis: Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 24920 del 10/12/2015, Rv. 638044-01; Sez. 3, Sentenza n. 20886 del 15/10/2015, Rv. 637353-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17321 del 17/08/2011, Rv. 619640-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9591 del 30/04/2011, Rv. 617853-01; Sez. 3, Sentenza n. 1402 del 21/01/2011, Rv. 616246-01).

L’inammissibilità dell’appello è rilevabile di ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi della disposizione appena richiamata (cfr. ad es. Cass., Sez. L, Sentenza n. 12141 del 24/11/1995, Rv. 494783; Sez. L, Sentenza n. 1331 del 09/02/1998, Rv. 512409; Sez. 5, Sentenza n. 11111 del 16/07/2003, Rv. 565117; Sez. 2, Sentenza n. 7258 del 12/05/2003, Rv. 562916; Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010, Rv. 613640-01; Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014, Rv. 633287; Sez. 3, Sentenza n. 674 del 18/01/2016, Rv. 638321-01).

3. Si deve infine osservare che agli atti non vi è prova della regolare notificazione del ricorso alla B.N.L. S.p.A. (che risulta essere stata parte del giudizio di primo grado e mai estromessa, nonostante l’avvenuta costituzione del suo successore a titolo particolare nel diritto controverso), ma la circostanza non rileva, in considerazione del principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010 n. 6826; fra le tante altre: Cass. 18 gennaio 2012 n. 690; 25 gennaio 2012 n. 1032; ord. 8 novembre 2012 n. 19317).

Nel caso di specie, poichè il rilievo dell’inammissibilità dell’appello e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata comportano il passaggio in giudicato della pronunzia di rigetto dell’opposizione proposta dalla D.N. avverso l’atto di precetto originariamente notificatole dalla B.N.L. S.p.A., appare evidentemente superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106).

4. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di cassazione, in virtù dell’inammissibilità del controricorso, mentre, con riguardo a quelle del giudizio di appello, l’esito finale della controversia giustifica la conferma della liquidazione già operata dal giudice di secondo grado.

Non vi sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo la sentenza impugnata cassata sulla base di un rilievo di ufficio della Corte che ha impedito l’esame nel merito del ricorso.

PQM

 

La Corte:

cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3;

nulla per le spese del giudizio di legittimità, ferma, invece, la regolamentazione delle spese del giudizio di appello disposta dalla sentenza cassata.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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