Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23900 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli

Avv.ti PAFUNDI Gabriele e Edda Odone, elettivamente domiciliato nello

studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare, 14;

– ricorrente –

contro

P.P., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 157 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 08, in data 19/12/2007, depositata il 31 gennaio

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore;

Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che ha aderito alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 5548/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 157, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 08 il 19.12.2007 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU per l’anno 2004, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 2004, art. 21, comma 1, lett. g) e art. 57, art. 5 del Regolamento Comunale approvato con Delib. C.C. Genova 19 giugno 2000, n. 80.

2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – I Giudici di merito hanno accolto le domande del contribuente, riconoscendo la non assoggettabilita alla TARSU delle superfici di che trattasi, rilevando, per un verso, che l’attività artigianale espletata sulle aree in questione produceva rifiuti speciali, e considerando, poi, che al relativo smaltimento aveva provveduto direttamente il contribuente, attraverso imprese specializzate.

4 – Alla questione posta dal ricorso, può rispondersi richiamando pregresse pronunce di questa Corte, alla cui stregua, in esito al quadro normativo di riferimento vigente, il Comune ha titolo ad assimilare ai rifiuti ordinari urbani quelli speciali, provenienti come nel caso da un mobilificio (Cass. n. 17932/2004; n. 5257/2004), avuto riguardo al fatto che il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, è stato mantenuto fermo dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicchè la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass. n. 27057/2007, n. 17932/2004).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte;

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio, di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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