Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23900 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017), n. 23900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22704 del ruolo generale dell’anno
2015 proposto da:
C.T. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avvocato Marina Fiocco (C.F.: non
indicato);
– ricorrente –
nei confronti di:
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA – ATER di Roma (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore
Generale, legale rappresentante pro tempore, R.C.
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,
dall’avvocato Edmonda Rolli (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Roma
emessa nel proc. iscritto al n. 1040 dell’anno 2015 del R.G.A.C., e
pubblicata in data 16 giugno 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in
data 20 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’ATER di Roma ha agito in giudizio nei confronti di C.T., con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., per ottenerne la condanna al rilascio di un immobile.
All’esito del procedimento sommario di cognizione, la domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla C., ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., in mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’impugnazione.
Avverso tale ordinanza ricorre la C., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’ATER di Roma.
Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “nullità, illegittimità, inefficacia dell’ordinanza del 16.06.2015 emessa dalla Corte di Appello di Roma nel giudizio R.G. 1040/15 in violazione dell’art. 348 bis c.p.c., comma 2, lett. b)”.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Il processo in primo grado si è svolto nelle forme del rito sommario di cognizione, ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., e l’appello è stato proposto ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c..
Non è quindi applicabile la disposizione di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 1, che prevede la possibilità per il giudice di secondo grado di pronunziare ordinanza di inammissibilità del gravame in ipotesi di mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento dello stesso, essendo tale possibilità espressamente esclusa dall’art. 348-bis c.p.c., comma 2, lett. b).
In una siffatta fattispecie, poi, è certamente possibile proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, direttamente avverso l’ordinanza illegittimamente pronunciata dalla corte di appello, trattandosi di vizi propri di detta ordinanza derivanti da violazione della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368-01: “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale – quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo – purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso”; conf., in ipotesi analoghe: Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016, Rv. 641445-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 12127 del 13/06/2016, Rv. 640216-01).
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la corte di appello, in sede di rinvio, dovrà esaminare il gravame nel merito.
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017