Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2390 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2390 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 31/01/2018

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e
dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici,
in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro
RG 1089/2011- g.est. M.ferro

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MILICI NICOLA, rappr. e dif. dall’avv. Salvatore Sammartino, elett.
dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Piero Siviglia, in via
dell’Elettronica n.20, come da procura a margine dell’atto
-controricorrente-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno
8 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Immacolata Zeno che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale p.q.r. sui costi indeducibili;
uditi gli avvocati Capolupo per il ricorrente e Siviglia per il
controricorrente;
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione

Tributaria Regionale Sicilia 12.11.2009, n. 173/01/09 in RG 3375/08
che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Agrigento n.
111/07/2007 in tema di impugnazione di avvisi di accertamento
emessi per IVA, IRPEG e IRAP per il 2000, così confermandone la
illegittimità quanto agli originari rilievi sulla percentuale di ricarico
determinata in sede di verifica dalla G.d.F. e i costi di esercizio non
ritenuti deducibili, in accoglimento del ricorso del contribuente Nicola
Milici, esercente attività commerciale di rivendita di prodotti per
l’edilizia;
2.

ritenne la C.T.R. che le contestazioni avanzate dall’Ufficio al

contribuente fossero generiche, quanto ai costi pretesamente non
inerenti ovvero a quelli valutati non di competenza; mentre quanto
agli omessi ricavi, era erroneo il procedimento di ricarico seguito dai
militari, avendo essi applicato, per le merci vendute nel 2000, una
percentuale determinata con riguardo all’anno successivo e
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per la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Sicilia 12.11.2009,
n. 173/01/09 in RG 3375/08;

parametrata su “poche unità di circa un centinaio di prodotti
commercializzati dall’azienda”; ne derivava la impossibilità di
individuare il criterio preciso utilizzato per desumere il prezzo unitario
per prodotto, mancando anche riferimenti ad altre variabili invece
documentate dal contribuente;
il ricorso è articolato su tre motivi, cui resiste il contribuente

con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo, Agenzia delle Entrate censura la sentenza,
ai sensi degli artt.2697 c.c., 75 co.4 e 5 TUIR, ove essa ha addossato
all’Ufficio l’onere probatorio relativo ai costi, spettando invece al
contribuente provare ogni fatto limitativo o estintivo della pretesa
fiscale e i connessi requisiti di competenza e inerenza di un costo
rispetto ai ricavi;
2. il motivo è fondato, apparendo il principio applicato dalla
C.T.R. contrastante con l’indirizzo, costantemente seguito da questa
Corte, per cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi,
spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza
e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza
economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa
sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista
una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo,
la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima,
in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai
ricavi o all’oggetto dell’impresa» (Cass. 13300/2017); la C.T.R. ha

invero tacciato di “genericità” le contestazioni in giudizio
dell’appellante Ufficio, decisivamente astenendosi dall’operare un
sindacato sulle affermazioni della prima commissione proprio con
richiamo all’onere della prova, ed invero indicando come “puntuale”
la difesa del contribuente ma senza dare conto di come questi avesse
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3.

dimostrato la inerenza e la competenza, specificamente alla base
dell’accertamento;
3. con il secondo motivo, si adduce la violazione dell’art.42 d.P.R.
n.600/1973, per la parte in cui la sentenza avrebbe rilevato il limite
dell’accertamento dell’Ufficio nell’aver “fatti acriticamente propri” i

4. il motivo è fondato, potendosi richiamare il principio per cui
«l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una
sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi
amministrativi diversi, può essere motivato “per relationem”, anche
con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto
istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che
ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal
senso dell’Amministrazione finanziaria non può essere di per sè
censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di
valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata
un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto
finale.»

(Cass. 2907/2010); per tali casi,

«l’Ufficio stesso,

condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di
scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi
già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto
svolgimento del contraddittorio.,» (Cass. 21119/2011);
5. con il terzo motivo, si deduce, anche come vizio di
motivazione, l’erroneità della sentenza per avere dichiarato illegittimo
l’avviso di accertamento sul presupposto della impossibilità di
ricorrere a dati contabili del 2001 al fine di ricalcolo di ricavi presunti
dell’anno anteriore, violandosi anche gli artt. 2700, 2730 c.c., in
ragione delle ammissioni del contribuente raccolte dagli accertatori e
non denunciate con querela di falso;
6. il motivo è fondato, in quanto la C.T.R. ha decisivamente
trascurato l’apporto partecipativo alla formazione del verbale della
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risultati dell’attività d’indagine e verbalizzazione della G.d.f.;

G.d.F. recato dallo stesso contribuente, che, indicando l’omogeneità
dei ricarichi anche negli anni a cavallo di quello oggetto
d’accertamento, ha introdotto uno specifico e concreto elemento di
individuazione delle poste non contabilizzate, alla luce della disamina
delle quantità campionate per ricostruire i ricavi dagli acquisti di

caso, trova applicazione alla fattispecie il principio per cui «in tema di
accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del
d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con
riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi
elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e
prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni
precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si
tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente,
anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di
dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che
possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali
diverse.» (Cass. 27330/2016);

7. il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla
C.T.R. Sicilia, in diversa composizione ed anche per la liquidazione
delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia a C.T.R. Sicilia, in
diversa composizione ed anche per la liquidazione delle spese del
presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8
novembre 2017.

merce del 2000, elemento del tutto trascurato dalla pronuncia; in ogni

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