Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2390 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 30/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18610-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO GIOVANNI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2018 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 80/02/2010, depositata in data 28/05/2010, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la pronuncia di primo grado avente ad oggetto il diritto di T.G., al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dall’Enel sulle somme corrispostegli nell’anno 2003 a titolo di liquidazione della propria posizione previdenziale, a titolo di tassazione separata, anzichè dell’imposta sostitutiva del 12,50%, da applicarsi alle polizze vita, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

2. La CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto di individuare il regime fiscale della prestazione pensionistica “de qua” sulla base della natura assicurativa del rapporto previdenziale intercorrente tra l’Enel ed i propri dipendenti, come derivato dall’accordo ENEL/FINDAI, concernente un rapporto di previdenza integrativa aziendale sostitutivo della polizza vita originariamente prevista, e conservandone, quindi, le caratteristiche e le finalità, con conseguente assoggettamento di tale contratto integrativo alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6;

3. Avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62,comma 1, l’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, per avere la CTR esaminato, esclusivamente, la problematica relativa al trattamento fiscale della P.I.A., istituita in base in base all’accordo del 16 aprile 1986, intervenuto tra l’ENEL e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, e sostitutiva, a livello di prestazioni previdenziali, della polizza assicurativa prevista dal CCNL; omettendo in tal modo, di valutare le censure prospettate dall’Agenzia in merito all’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la CTR omesso, qualsivoglia motivazione sulle censure dedotte in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

3. Con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. e), e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62,comma 1, per avere la CTR applicato la tassazione dei redditi di capitale, senza distinguere tra il periodo anteriore al 31/12/2000, e quello posteriore a tale data.

4. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, art. 41, comma 1, lett. g.-quater) e art. 42, della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, per avere la Commissione di secondo grado, erroneamente ritenuto di dover tassare la somma erogata in base al previgente rapporto di previdenza integrativa, alla nuova posizione previdenziale istituita presso il FONDENEL, secondo i criteri stabiliti per i redditi di capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 4, TUIR, pur in mancanza di un rapporto di un qualsivoglia rapporto assicurativo.

5. Vanno, preliminarmente, divisati per ragioni di ordine logico, il terzo ed il quarto motivo, peraltro, oggettivamente connessi; il ricorso nel merito risulta fondato nei limiti di quanto segue;

10. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – L. n. 30 del 1997, art. 1,comma 5 – D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a);

11. Al riguardo va evidenziato come alla soluzione di tale quesito si sia pervenuti all’esito di un tormentato percorso legislativo e giurisprudenziale culminato con la pronuncia di questa Corte n. 13642 del 2011, con la quale le Sezioni Unite intervenendo per dirimere un contrasto sul punto, hanno in primo luogo evidenziato l’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, esistente tra la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, rispetto a quella dei soggetti che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale “comunque” a tassazione separata);

12. In particolare, per quanto specificamente rileva in riferimento al caso in disamina, con la pronuncia predetta è stato affermato che possono essere tassate in modo analogo al T.F.R., esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.) va applicata la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6;

13. Le esposte considerazioni sono state quindi sintetizzate nel seguente conclusivo principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanta riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R.”;

14. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti, ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14,22950/13, 7728/13);

15. può, quindi, conclusivamente ribadirsi e sintetizzarsi sull’argomento il seguente principio di diritto enucleabile dalla giurisprudenza sopra richiamata: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”;

16. Per quanto precede, il ricorso va accolto, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto di applicare la ritenuta d’imposta del 12,50% ai sensi della citata L. n. 482 del 1985, senza distinguere tra importi maturati fino al 31 dicembre 2000, ed importi maturati successivamente; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR di Bari che in diversa composizione provvederà al riesame, tenendo conto dei principi di diritto sopra richiamati, ed al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Bari che, in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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