Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2390 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,
presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO ANDREA, che lo rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA, (di seguito “FONSAI”), in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI
76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato WEIGMANN MARCO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 607/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
15/05/08, depositata il 03/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;
udito l’Avvocato Del Vecchio Andrea, difensore del ricorrente che
insiste per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Giovannetti Alessandra, difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo, che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 3 luglio 2008, ha respinto l’appello proposto da T.E. avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva respinto il ricorso del T. inteso ad ottenere la dichiarazione di illegittimita’ del recesso della s.p.a. Fondiaria Sai dal rapporto di agenzia giustificato dal comportamento del T. che il giorno (OMISSIS), nei locali dell’agenzia di (OMISSIS), aveva aggredito e percosso con pugni e calci il coagente C.P.. La Corte territoriale ha confermato la sentenza del primo giudice ritenendo la sanzione espulsiva giustificata dal comportamento del T. e proporzionata alla gravita’ dei fatti contestati.
Per l’annullamento di tale sentenza il sig. T. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che la Corte di Appello non avrebbe correttamente valutato i fatti emersi nel corso dell’istruzione, dai quali emergeva che il passaggio a vie di fatto da parte del T. era giustificato dalle ingiurie profferite nei suoi confronti dal C. e che il provvedimento espulsivo era illegittimo sia per difetto di proporzionalita’ con l’illecito contestato, sia per differenza di trattamento, in quanto inflitto al solo ricorrente, mentre nessun provvedimento disciplinare era stato adottato nei confronti del C..
La Fondiaria Sai ha resistito con controricorso. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
E’ noto che il giudizio di proporzionalita’ della sanzione inflitta al lavoratore alla gravita’ dell’illecito contestato e’ riservata al giudice del merito e non e’ censurabile in cassazione se adeguatamente motivato (cfr. tra le tante Cass. n. 16864/2006 e n. 144/2008).
Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sua decisione osservando che dalle prove raccolte era risultato che il sig. T. aveva tenuto un comportamento (aggressione fisica del coagente) di gran lunga piu’ riprovevole di quello tenuto dal C. (limitato ad ingiurie verbali), ragione per cui il licenziamento era certamente giustificato nei confronti del solo appellante e non viziato da disparita’ di trattamento.
Sia la ricostruzione dello svolgimento degli avvenimenti sulla base delle testimonianze raccolte, sia il giudizio di maggiore gravita’ del comportamento del T. rispetto a quello nell’occasione tenuto dal C., costituiscono apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito; tali valutazioni, per essere sorrette da motivazione congrua e priva di contraddizioni e vizi logici, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimita’.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010