Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 239 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. II, 11/01/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 11/01/2010), n.239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SANREMO ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRIZZI GIOVANNI;

– ricorrente –

e contro

D.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 2540/2005 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ACHERUSIO 30, presso lo studio dell’avvocato CARCIOFALI

MARCELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GUARINO BIAGIO;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

SANREMO ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRIZZI GIOVANNI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1657/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato BRIZZI Giovanni, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi al ricorso principale e al controricorso al

ricorso incidentale ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23.3.01 la societa’ Sanremo s.p.a di Assicurazioni e Riassicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, adi’ il Tribunale di Napoli al fine di sentire condannare D. M., una sua ex agente, al pagamento di L. 15.229.018, oltre interessi, assumendo che all’atto della cessazione del rapporto, avvenuta il 26.9.1989, dalla contabilita’ finale la medesima era risultata debitrice di tale somma.

Costituitasi la convenuta chiese il rigetto della domanda, per prescrizione dell’eventuale credito e, comunque, per insussistenza dello stesso.

Interrogate le parti ed espletata una consulenza tecnica contabile, con sentenza del 24.6.03 il giudice dell’adito tribunale, ritenuto provato un credito dell’attrice per Euro 7.437, 42 ed inapplicabile al rapporto la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, accolse la domanda in tale misura e condanno’ la convenuta alle spese.

Proposto appello dalla soccombente, resistito dalla societa’ appellatala Corte di Napoli, con sentenza del 31.3.04, pubblicata il 15.4.04, in riforma di quella impugnata, respingeva la domanda della societa’ Sanremo e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

A tale decisione i giudici di secondo grado pervenivano ritenendo applicabile al rapporto di agenzia, anche per i crediti del preponente e non diversamente da quelli dell’agente, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., considerando le relative obbligazioni certe e periodiche, in quanto derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive nel quale erano previsti l’obbligo dell’agente di inviare alla preponente, nell’ultimo giorno di ogni decadere rimesse degli incassi, detratti gli importi delle provvigioni, e gli estratti – conto con cadenza mensile. Quanto alla contestata genericita’ dell’eccezione di prescrizione, formulata nella memoria di costituzione della D. senza specifici riferimenti alla norma ritenuta in concreto applicabile ed al relativo termine, osservava la corte territoriale che, essendo l’inerzia del titolare l’essenziale elemento costitutivo della fattispecie estintiva, mentre l’individuazione della norma e del relativo termine, in quanto quaestio iuris competeva al giudice, tale modalita’ di formulazione non era ostativa all’accoglimento. E poiche’ nella fattispecie l’unico atto interruttivo provato era costituito da una lettera ricevuta dalla D. in data 6.5.93, mentre una successiva missiva del 12.7.99, oltre ad essere intervenuta dopo oltre un quinquennio dalla precedente, neppure risultava pervenuta alla destinataria, alla data di notifica del ricorso introduttivo, 21.5.01, il credito era ormai estinto.

Contro tale sentenza la societa’ Sanremo ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

Ha resistito la D. con controricorso, contenente ricorso incidentale. La ricorrente principale ha replicato con controricorso al ricorso incidentale e, successivamente, ha depositato una memoria illustratativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. deve, in via preliminare, procedersi alla riunione di ricorsi. Con l’unico mezzo d’impugnazione la societa’ Sanremo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., dell’art. 12 disp. gen., nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente lamenta, anzitutto, che i giudici di appello, oltre a non indicare la specifica fonte probatoria utilizzata per ritenere dovute con periodicita’ mensile le rimesse spettanti alla societa’ preponente, abbiano omesso di esaminare il contenuto dell’art. 12 del capitolato d’agenzia, prodotto dalla deducente, a tenore del quale l’agente, in quanto “semplice depositario di tutte le somme incassate per conto della societa’” era tenuto “a versarle tempestivamente, in stretta osservanza alle istruzioni da essa societa’ enunciate in merito o in qualsiasi momento su semplice richiesta della societa’ medesima” “gli incassi devono essere registrati giornalmente in ordine cronologico e comunicati alla societa’, nei modi e nella forme da essa stabili.

Tali clausole comproverebbero che per il versamento dei premi da parte dell’agente alla societa’ non era previsto alcun termine;

sicche’, configurandosi un deposito irregolare ex art. 1782 c.c., nel quale il depositario diviene proprietario del danaro solo se ha la facolta’ di servirsene, mentre in caso contrario la proprieta’ resta al depositante, l’obbligazione di restituzione si prescriverebbe in dieci anni, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporto di agenzia. Erroneamente ed ingiustificatamente, pertanto, in assenza di elementi documentali inducenti a ritenere che l’agente acquistasse la proprieta’ del danaro incassato, tali non potendosi considerare gli estratti conto periodici, la corte di merito avrebbe applicato la prescrizione quinquennale e non quella decennale, di cui all’art. 2946 c.c.. Ne’, infine, poteva valere, a sostegno della tesi dei giudici di appello il riferimento analogico alla prescrizione quinquennale del diritto alle provvigioni, stante la diversita’ di natura e contenuto delle obbligazioni in raffronto;donde la denunciata falsa applicazione dell’art. 12 preleggi.

Il motivo non merita accoglimento, perche’ si basa essenzialmente su una questione nuova, che non risulta essere stata dedotta in sede di merito, nella quale non risulta che l’attrice, che pur aveva prodotto il contratto regolante il rapporto, avesse mai dedotto la specifica clausola, solo in questa sede invocata, secondo la quale l’agente sarebbe stata tenuta al versamento ad nutum delle somme incassate per conto della preponente, anziche’ periodicamente Tale periodicita’ dell’obbligazione in questione, dedotta con specifico motivo di appello dalla D., la corte di merito non puo’ che aver desunto dal testo del capitolato di appalto, che la stessa odierna ricorrente ammette di aver prodotto fin dal primo grado di giudizio a corredo della propria domanda, tuttavia non deducendo specificamente il tenore della clausola di cui all’art. 12, in precedenza riportata, ma soltanto e genericamente l’obbligo della preposta di rimetterle l’importo a proprio credito risultante dal conteggio finale dei reciproci rapporti di dare – avere.

In tale contesto, caratterizzato da una domanda di pagamento basata dall’ultimo dei conteggi, in precedenza eseguiti con periodicita’ mensile, e da un’eccezione deducente, con espresso e documentato riferimento all’obbligo di versamento dei premi incassati con cadenze decadali, deve ritenersi che correttamente la corte di merito abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, essendo risultato, dalla sola clausola contrattuale fino a quel momento fatta oggetto di espresso richiamo da una delle parti ed in assenza, da parte dell’altra, di alcuna specifica deduzione della qualita’ di mera depositaria del danaro incassato rivestita dall’agente, che il credito azionato derivava da un’obbligazione di pagamento da eseguirsi con cadenze periodiche inferiori all’anno.

L’infondatezza dei primi due profili di censura e l’irrilevanza del terzo (non essendo necessario il ricorso all’analogia per ritenere applicabile l’art. 2948 c.c., n. 4 alla fattispecie, cosi’ come sottoposta ai giudici di merito), comportano il rigetto del ricorso principale ed il conseguente assorbimento di quello incidentale, con il quale si ribadisce la genericita’ del contenuto della missiva del 6.5.93, come tale inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione decennale, ove quest’ultima fosse stata applicabile.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la societa’ Sanremo s.p.a di Assicurazioni e Riassicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, al rimborso in favore di D.M. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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