Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 239 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. I, 05/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 05/01/2011), n.239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Cassino, con ordinanza n. 47/08 del 23/05/08, depositata il 6/06/08,

nel procedimento pendente tra:

EDILMONTELUNGO SRL;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con sentenza in data 12 maggio 2004, passata in giudicato, il tribunale di Cassino ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’istanza di fallimento proposta nei confronti della Edilinontelungo srl, sul presupposto che la sede effettiva della societa’ era ubicata in (OMISSIS).

Con sentenza in data 16 aprile 2007 il tribunale di Sala Consilina ha a sua volta dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza di fallimento proposta nei confronti della stessa societa’, ritenendo che la sua sede effettiva si trovasse in (OMISSIS).

Con decreto in data 18 gennaio 2008 il tribunale di Cassino ha rimesso gli atti al Tribunale di Sala Consilina, avendo gia’ declinato la propria competenza a decidere sull’oggetto, con la citata sentenza del 12 maggio 2004.

Il Tribunale di Sala Consilina ha restituito gli atti al tribunale di Cassino rilevando che la propria pronuncia di incompetenza si riferiva ad un ricorso presentato da un diverso creditore.

Con ordinanza in data 23.5.2008 il Tribunale di Cassino ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c..

Gli atti sono stati trasmessi al P.G. per le requisitorie ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. e il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilita’ del regolamento d’ufficio per le seguenti ragioni:

“Preliminarmente il tribunale remittente deduce l’inapplicabilita’ della L. Fall., art. 9 bis nel testo risultante dal D.Lgs. n. 169 del 2007, rilevando che tale previsione fosse applicabile alle ipotesi in cui gli atti vengano rimessi al tribunale ritenuto competente, dopo che sia stata gia’ effettuata la dichiarazione di fallimento.

Ne conseguiva che il Tribunale competente doveva ritenersi quello di Sala Consilina risultando accertato che l’unica sede esistente della societa’ debitrice era quella di (OMISSIS).

Deve osservarsi che l’interpretazione cha ha portato ad escludere l’applicabilita’ alla fattispecie dell’art. 9 bis alla fattispecie non e’ corretta.

E’ infatti illogico e in contrasto con i canoni ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, interpretare l’art. 9 bis, inserito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8 nel Capo 1 del R.D. n. 267 del 1942 dal titolo “Della dichiarazione di fallimento”, e successivo all’art. 9 che statuisce in materia di “Competenza” territoriale dei tribunale alla “dichiarazione del fallimento”, avente come oggetto “Disposizioni in materia di incompetenza”, pacificamente riferita alla incompetenza del giudice adito ai fini della detta “dichiarazione di fallimento”, possa presupporre, come assume il Tribunale remittente, una procedura in cui la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata. Ne’ osta a siffatta interpretazione quanto prescritto nel cpv della norma in esame, che prevede che il giudice dichiarato competente che non abbia sollevato il regolamento di competenza nei 20 gg dal ricevimento degli atti, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore:

provvedimenti che appartengono alla procedura fallimentare, ma non possono presupporre la dichiarazione di fallimento da parte del giudice che, dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a quello ritenuto competente.

Ne consegue che, in applicazione della L. Fall., art. 9 bis, comma 2, il tribunale di Cassino non poteva proporre il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45, essendo spirato il termine di 20 gg da ricevimento degli atti del procedimento fallimentare in oggetto con relativa dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Sala Consilina che aveva ritenuto all’uopo competente il Tribunale di Cassino; che deve percio’ ritenersi competente a decidere alla dichiarazione di fallimento della societa’ in oggetto”.

2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal P.G. e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Cassino.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Cassino.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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