Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 25/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20433-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SCANGA VEICOLI INDUSTRIALI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3733/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 3733/2/2017 depositata in data 29.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 635/5/2013 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso di S.F., contro un avviso di accertamento per IVA e II.DD. 2007. La CTR ha individuato la causa di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva del gravame da parte dell’Agenzia;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo;
– La contribuente non si è difesa, restando intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame;
– La censura è fondata. Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13452);
– La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale; infatti, emerge dall’avviso di ricevimento – riprodotto nel corpo del ricorso ai fini dell’autosufficienza dall’Agenzia delle entrate -, quindi secondo uno degli standards probatori indicati dalle SU di questa Corte nella citata pronuncia, che il ricorso in appello avverso la sentenza della CTP depositata (e non notificata) il 23.9.2013, è stato ricevuto dalla contribuente in data 25 marzo 2014, come attestato da timbro datario di (OMISSIS) sottoscritto dall’ufficiale postale, e depositato in data 17 aprile 2014, giusta attestazione della Cancelleria della CTR, tempestivamente;
– In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019