Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19686-2013 proposto da:

F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARIGI 11, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARNELUTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA COLANTONI;

– ricorrente –

contro

D.G., D.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA DE PETRIS che li rappresenta e difende giusta oprocura

speciale prot. 293839 del 12/7/2016;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 620/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del

21/09/9016 dal Consigliere dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato COLANTONI ANDREA difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso in via preliminare per il rigetto del

ricorso, in subordine per il rigetto dei primi due motivi e per

l’accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28.3.2007 F.G. proponeva appello avverso tre sentenze non definitive del tribunale di Roma che avevano rispettivamente dichiarato inammissibile la querela di falso della scheda testamentaria, l’autenticità del testamento e rigettato la domanda di annullamento del medesimo.

L’appellata contestava il gravame e si opponeva all’istanza di sospensione delle sentenze.

Si costituivano gli eredi di F.V., D.S. e G. e la Corte di appello di Roma, con sentenza 11.2.2013, rigettava il gravame richiamando le decisioni di primo grado e statuendo che la querela di falso è possibile solo quando sia finalizzata a contestare falsità diverse da quelle accertate negativamente nel giudizio di verificazione, che la olografia non è inficiata dal riferimento ad una planimetria allegata, la Ctu aveva accertato l’autenticità del testamento ed era valida la clausola di decadenza contenuta nel testamento circa l’attribuzione della legittima a chi avesse impugnato il testamento.

Ricorre F.G. con tre motivi, resistono S. e D.G., che hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 221 c.p.c. circa la dedotta inammissibilità della querela di falso che può essere fatta valere in ogni stato e grado col solo limite del giudicato.

Col secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo sempre sulla inammissibilità della querela di falso per non essere stato valutato altro testamento. Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 634 c.c. in ordine alla dichiarata validità della clausola di decadenza contenuta nel testamento.

Le prime due censure possono esaminarsi congiuntamente e sono infondate manifestando mero dissenso rispetto alla logica e sufficiente motivazione della sentenza ed alla accertata autenticità del testamento.

Non era precluso alla Corte territoriale dichiarare la manifesta infondatezza della querela anche in relazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Questa Corte ha, invero, ritenuto che il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio valutando se i mezzi di prova offerti siano idonei a privare di efficacia probatoria il documento impugnato ma non gli e precluso dichiarare la manifesta infondatezza potendo i gravi effetti sullo svolgimento e sulla durata del processo essere in parte evitati dalla interpretazione restrittiva e sistematica dell’art. 355 c.p.c. (Cass. 8.11.2002 n. 15699 che richiama anche Cass. n. 2403/1998 e Cass. n. 688/1984).

In ordine alla terza censura va considerato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà espressa nell’atto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

La condizione apposta deve considerarsi lecita come statuisce la sentenza con congrua e diffusa motivazione alle pagine da tredici a sedici.

Non vi è lesione di norme di ordine pubblico e questa Corte ha ritenuto lecita l’istituzione del legittimario oltre la quota di legittima ponendo come condizione la rinunzia alla legittima (Cass. 29.12.1993 n. 12936).

Anche la dottrina ha distinto tra fattispecie lecite ed illecite rientrando tra le prime quelle che vietano all’erede l’impugnativa del testamento pena la perdita dei diritti attribuiti in eccedenza alla legittima e tra le seconde quelle che vietano tutele di rilievo pubblicistico.

Donde il rigetto del ricorso la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200 di cui 200 per esborsi dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA