Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 22/10/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23899 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI
Cdc 24.09.2013
sul ricorso iscritto al n. 618 del R.G. anno 2011
proposto da:
GUERRA CRUZ Steve . domiciliato in ROMA, via Lucrezio Caro 67
presso l’avv. Monica Schipani che lo rappresenta e difende per procura
ricorrente –
allegata al ricorso
contro
Prefetto -Questore di Roma – Ministro dell’Interno
intimatiavverso il decreto 6.10.2011 del Giudice di Pace di Roma ; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del
Luigi MACIOCE;
24.09.2012 dal Cons.Dott.
presente il P.M., in persona del Sost.Proc.
Gen.Dott.Lucio Capasso che ha aderito alla relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE Guerra Cruz Steve, cittadino dell’ Ecuador , espulso il 27.11.2010
dal Prefetto di Roma perché irregolarmente presente sul territorio nazionale, si oppose alla espulsione censurando il fatto che la copia consegnatagli era una mera fotocopia del provvedimento che recava una attestazione di conformità all’originale;
CHE il GDP di Roma con decreto
6.10.2011 ha rigettato il ricorso ritenendo che la copia consegnata recava in calce l’attestazione del notificante per la quale detta copia era stata consegnata al destinatario , dopo averne presa visione;
686G
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CHE per la
ok,
Data pubblicazione: 22/10/2013
cassazione di tale decreto ricorre il Guerra Cruz il 20.12.2011 censurandone, in tre motivi, la illegittimità, avendo disatteso il principio per il
quale sulla copia l’attestazione di conformità debba essere estesa in originale ; CHE il ricorso è pienamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, che evidenzia il consapevole discostarsi da parte
del GdP dalla giurisprudenza relativa alla inderogabile esigenza di consegnare all’espellendo copia del provvedimento munita di attestazione di
conformità: si tratta di questione sulla cui rilevanza questa Corte ha a-
17569 del 2010)
affermando che non sono ammessi equipollenti
all’adempimento del minimo requisito di legalità dell’atto amministrativo
di espulsione (quello della attestazione di conformità della copia consegnata all’originale sottoscritto dal Prefetto o da delegato/sostituto) sì chè
la motivazione addotta dal GdP sulla sufficienza del mero atto di consegna appare affatto illegittima, non essendo pensabile che per la integrazione della modalità notificatoria possa mancare l’originale – sulla copia
consegnata – della attestazione di conformità, estesa e sottoscritta di
pugno dal p.u. autorizzato a rilasciarla CHE,
ove si condivida il testè
formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e,
previa rinnovazione della notifica al Prefetto presso la propria sede, accolto per manifesta fondatezza
OSSERVA
Il Collegio, alla fissata udienza del 28.09.2012, ha sulla scorta della relazione dato termine al difensore (presente alla adunanza camerale) di
30 giorni per il rinnovo della notifica al Prefetto nella sua sede.
All’incombente si è provveduto con atto notificato il 29.10.2012 e la cancelleria in data 13.4.2013 ha attestato che nessun controricorso è stato
depositato. La relazione va dunque pienamente condivisa con il conseguente accoglimento del ricorso e la cassazione, con decisione nel merito di annullamento della espulsione e con regolamentazione delle spese
secondo soccombenza ma in favore dell’Erario stante la dichiarazione di
ammissione al Patrocinio in data 28.4.2011 (cfr. ricorso);la liquidazione
spetta al giudice del merito (tra le altre SU 22788/2012)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c. annulla
la espulsione 27.11.2010 del Prefetto di Roma condannando lo stesso
alle spese in favore della Amministrazione Finanziaria dello Stato
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 24.09.2013.
vuto modo di recentemente pronunziare (Cass. n. 3489 del 2012 e