Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli

Avv.ti PAFUNDI Gabriele e Pessagno Maria Paola, elettivamente

domiciliato nello studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare, 14;

– ricorrente –

contro

AUTOFFICINA SERENA di COLLADON BRUNO e C. SNC con sede in

(OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 139 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 12, in data 23/11/2007, depositata il 25 gennaio

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore del Comune;

Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che ha aderito alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 5545/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 139, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 12 il 23.11.2007 e DEPOSITATA il 25 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU per l’anno 2004, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 324 c.p.c., in subordine, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 65, 69, 70 e 72, art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 65 e 69, art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, ed omessa pronuncia sul primo motivo.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – I Giudici di primo grado avevano accolto il ricorso della contribuente, per un verso, ritenendo non tassabili le aree in questione, in quanto sulle stesse si producevano rifiuti speciali, smaltiti direttamente, e, sotto altro profilo, argomentando che la delibera tariffaria, costituente presupposto dell’imposizione, era stata annullata dal TAR, sicchè erano a ritenersi nulli ed inefficaci gli atti consequenziali e, quindi, l’accertamento impugnato.

A sua volta, la CTR, pronunciando sull’appello del Comune, ha confermato la decisione di prime cure, riconoscendo la non assoggettabilità alla TARSU delle superfici di che trattasi, nella fondamentale considerazione dell’intervenuto annullamento, ad opera del TAR, della delibera comunale con la quale erano state determinate le tariffe.

4 – Ciò posto; in via preliminare, trattandosi di vizio del procedimento, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, sembra doversi ritenere che sulla decisione di primo grado si sia formato il giudicato, per mancata impugnazione di entrambe le ratio che la sostenevano.

Come anzi rilevato, dall’impugnata sentenza si evince, infatti, che la questione, relativa all’intervenuto annullamento della delibera del Comune, approvativi delle tariffe dell’anno 2004, era stata già prospettata in prime cure ed in quella sede valorizzata, quale seconda, ulteriore ratio posta a base del decisum. Dalla medesima decisione di appello si ricava, pure, che la questione non è stata oggetto di contestazione e neppure di motivo di censura avverso la decisione di primo grado.

Ne consegue, stante la mancata impugnazione di entrambe le rationes decidendi, che l’appello era a ritenersi inammissibile, per essere divenuta definitiva la decisione della CTP, sulla base del consolidato principio secondo cui l’impugnazione di una decisione di merito, che si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, autonome l’una dall’altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non può portare alla riforma della sentenza, che rimane ferma sulla base dell’argomento non censurato (Cass. n. 3965/2002; n. 4424/2001; n. 14740/2005).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi declaratoria di annullamento della decisione di secondo grado e di inammissibilità dell’appello.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene, pronunciando sul ricorso di che trattasi, di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione, in quanto relativa a questione coperta dal giudicato interno, formatosi sulla sentenza di primo grado;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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