Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23899 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25605-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 334,

presso lo studio degli avvocati DAMASO PATTUMELLI e DANIELE DI

BELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO LUCCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3743/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2015 R.G.N. 9810/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.4.2015, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a riconoscere a M.G. il beneficio di due mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, L. n. 388 del 2000, ex art. 80, nonché il beneficio dell’esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, D.L. n. 463 del 1983, ex art. 11, comma 2 (conv. con L. n. 638 del 1983);

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che M.G. ha resistito con controricorso;

che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, della L. n. 533 del 1973, art. 8 e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto un’azione di mero accertamento della condizione d’invalidità, tale dovendo ritenersi quella della parte odierna controricorrente in considerazione del fatto che non era stata domandata in giudizio alcuna prestazione previdenziale;

che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 11, (conv. con L. n 638 del 1983), per averlo la Corte territoriale condannato a riconoscere il beneficio dell’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria pur non essendo esso legittimato passivo della pretesa;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che, in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, una (inammissibile) domanda di mero accertamento del requisito sanitario è configurabile solo allorché l’interessato non abbia proposto alcuna domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, solo in tal caso potendo ritenersi che sia stato chiesto in giudizio l’accertamento di un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione, che va accertato, invece, nella sua interezza (così da ult. Cass. n. 31284 del 2019, dove diffusi richiami a precedenti in termini); che, viceversa, risulta nella specie accertato che l’odierno controricorrente ebbe a presentare specifica domanda amministrativa in tal senso (cfr. sul punto la motivazione della sentenza impugnata, dove anche il riferimento alla documentazione allegata al fascicolo di primo grado), di talché la censura si palesa infondata;

che, con riguardo al secondo motivo, deve preliminarmente disattendersi l’eccezione d’inammissibilità per intervenuto giudicato interno sollevata nel controricorso, atteso che, come pure riconosce parte controricorrente, l’INPS non aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere nella memoria di costituzione in primo grado, ed essendo in tale sede risultato totalmente vittorioso, nessuna “soccombenza teorica” poteva configurarsi a suo carico sulla questione della legitimatio ad causam, non essendo stata la stessa mai introdotta in giudizio;

che, nel merito, la censura relativa al difetto di legittimazione a resistere, che può essere per la prima volta sollevata anche in questa sede di legittimità (così da ult. Cass. S.U. n. 2951 del 2016), è fondata, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la legittimazione – passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria appartiene alle aziende sanitarie locali, trattandosi degli organi con personalità giuridica mediante i quali gli enti territoriali competenti assicurano l’assistenza sanitaria (cfr, ex multis, Cass. nn. 13947 del 2017, 13854 del 2014 e 24598 del 2008, tutte sulla scorta di Cass. n. 3500 e 4166 del 2001);

che, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda concernente il beneficio dell’esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, D.L. n. 463 del 1983, ex art. 11, comma 2 (conv. con L. n. 638 del 1983);

che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di M.G. volta a conseguire il beneficio dell’esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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