Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23898 del 23/11/2016

Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 5114-2012 proposto da:

N.R., (OMISSIS), C.L. (OMISSIS) elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA A. GPAMSCI 14, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMNINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2959/2011 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal consiglier Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito L’Avvocato GIGLIO Antonella difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi al ricorso;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

CAPASO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12.3.2008 il Tribunale di Lodi, pronunziando sulle domande di N.R. e P.C.G. contro il condominio di (OMISSIS), dichiarava fondata l’opposizione e dichiarava l’inefficacia delle deliberazioni condominiali 5.12.2005 punti 3 e 4 e 16.6.2006 punti 5 e 6.

I ricorrenti avevano lamentato che con la prima delibera l’assemblea, a cui non avevano partecipato, aveva deliberato di assoggettare un’area alle L. n. 127 del 1997 e L. n. 122 del 1989 per ricavarne un parcheggio condominiale come area pertinenziale e di essersi opposti trattandosi di proprietà esclusiva indivisa di essi stessi e con la seconda aveva deliberato l’approvazione dei lavori straordinari.

Il condominio aveva eccepito che il mappale in questione non risultava dal titolo di acquisto e. comunque, da oltre venti anni era stato utilizzato dal condominio per parcheggio.

Proposto appello dal condominio ed appello incidentale dai ricorrenti, la Corte di appello di Milano, con sentenza 12.7.2011 accoglieva l’appello principale ed, in totale riforma, rigettava il ricorso ex art. 1137 c.c. con condanna alle spese condividendo l’affermazione del primo Giudice che per decidere sul tema dell’invalidità delle delibere non fosse necessario esaminare il diverso tema della proprietà dell’area interessata dalle delibere.

La censura secondo cui il Tribunale non poteva dichiarare un vizio di nullità diverso da quello dedotto dai ricorrenti, che avevano solo fatto presente che le delibere erano nulle perchè aventi ad oggetto un’area non di proprietà del condominio, era fondata sotto un profilo diverso da quello prospettato dall’appellante perchè le delibere assunte in violazione delle maggioranze di legge non sono nulle ma annullabili e (annullabilità non può essere dichiarata di ufficio.

Il tribunale aveva dichiarato l’inefficacia delle delibero, impugnate per avere ad oggetto un’area non di proprietà condominiale, per la diversa ragione della violazione dell’art. 1136 c.c., comma 5.

L’appello incidentale circa la declaratoria non della nullità ma della inefficacia era superato.

Ricorrono N.R., C.L. e S., queste ultime eredi di P.G. in C. con tre motivi, illustrati da memoria. Non resiste il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione perchè già nel ricorso introduttivo era stato dedotto elle il bene non rientrava tra quelli condominiali, circostanza ribadita in appello.

Col secondo motivo si lamentano violazione del principio di disponibilità delle prove e vizi di motivazione perchè oggetto del giudizio non era l’accertamento della proprietà del bene ma della nullità delle delibere e tali sono quelle che incidono sulla proprietà.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 sulla condanna alle spese.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello ha condiviso l’affermazione del primo Giudice che per decidere sul tema dell’invalidità delle delibere non fosse necessario esaminare il diverso tema della proprietà dell’area interessata dalle delibere.

A censura secondo cui il Tribunale non poteva dichiarare un vizio di nullità diverso da quello dedotto dai ricorrenti, che avevano solo fatto presente che le delibere erano nulle perchè aventi ad oggetto un’area non di proprietà del condominio, era fondata sotto un profilo diverso da quello prospettato dall’appellante perchè le delibere assunte in violazione delle maggioranze di legge non sono nulle ma annullabili e l’annullabilità non può essere dichiarata di ufficio.

Il tribunale aveva dichiarato l’inefficacia delle delibere, impugnate per avere ad oggetto un’area non di proprietà condominiale, per la diversa ragione della violazione dell’art. 1136 c.c., comma 5.

L’appello incidentale circa la declaratoria non della nullità ma della inefficacia era superato.

La prima censura è fondata con assorbimento delle altre.

La originaria deduzione che il bene fosse di proprietà esclusiva dei ricorrenti e non del condominio dava luogo alla denunzia di un vizio di nullità e la circostanza che il Tribunale avesse accolto il ricorso per un motivo diverso era stata contestata con l’appello incidentale, ritenuto ingiustamente superato.

Peraltro è la Corte di appello che accoglie sostanzialmente il gravame per un motivo diverso da quello proposto.

Sulla nullità delle delibere condominiali va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, da ultimo Cass. 23.3.2016 n. 5814. Cass. 3.10.2013 n. 22634.

Donde la cassazione con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA